Porto di armi senza licenza per il personale delle forze di Polizia

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Con la circolare prot. 0004627 del 5 febbraio 2026, il Dipartimento della P.S. ha fornito le prime indicazioni applicative in ordine alle previsioni dell’articolo 28 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 convertito nella legge 9 giugno 2025 n. 80, in vigore dal 10 giugno 2025, che, al comma 1, autorizza ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza le armi previste dall’articolo 42 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-TULPS, di cui al R.D. n. 773 del 1931, quando non sono in servizio; e al successivo comma 2 prevede l’adozione di un regolamento per rendere operativa la previsione del precedente comma.

La circolare precisa che nelle more dell’intervento regolamentare e fatti salvi ulteriori sviluppi normativi, è possibile riconoscere l’immediata applicabilità del comma 1 dell’articolo 28 in questione, con alcune precisazioni.

Per quel che concerne i destinatari dell’autorizzazione a portare, fuori dal servizio, un’arma anche diversa da quella assegnata in dotazione, questi sono gli agenti di P.S. delle Forze di polizia di cui all’art. 16 della legge n. 121 del 1981 per i quali la necessità di “dimostrare il bisogno” di portare fuori servizio armi diverse da quelle di cui sono già dotati, richiesta dall’art. 42 del TULPS, viene superata dalla presunzione legale dell’“esigenza di autotutela”, posta dall’art. 28 del D.L. n. 48/2025.

Tale esigenza conduce a ritenere che il porto fuori servizio di un’arma diversa da quella d’ordinanza è stato concepito dal Legislatore in termini sia di ampliamento della “copertura” degli agenti di P.S., in chiave di autotutela, che di rafforzamento della loro “capacità operativa”.

Alla stregua di tale ricostruzione, la circolare chiarisce che il campo di applicazione del menzionato articolo 28 del D.L. n. 48/2025 comprende, oltre che gli agenti di pubblica sicurezza delle Forze di polizia, anche gli agenti di P.S. dei Corpi e servizi di polizia locale, riconosciuti dal Prefetto e dotati dell’arma d’ordinanza ai sensi della normativa vigente (v. in particolare, Part. 5 della legge-quadro n. 65/1986 e il D.M. n. 145 del 1987).

A quest’ultimo riguardo, la circolare osserva che la qualità di agente di pubblica sicurezza del personale di polizia locale, le relative funzioni (compresa quella ausiliaria di P.S.) e il porto dell’arma – anche fuori servizio – assegnata in dotazione, sono ancorati, per espresso dettato normativo e consolidato indirizzo giurisprudenziale, al territorio dell’Ente di appartenenza, salvi i casi di missioni, operazioni o servizi “esterni” svolti armati a termini di legge e di regolamento.

La circolare, inoltre, chiarisce che per effetto della norma di cui all’art. 28 del D.L. n. 48/2025, gli agenti di pubblica sicurezza delle Forze di polizia e delle Polizie locali possono acquistare le armi previste dall’art. 42 TULPS senza bisogno di particolari titoli autorizzativi attraverso la semplice esibizione della tessera personale rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza, attestante lo status in forza del quale si applica lo speciale regime in materia di armi. Allorquando la predetta tessera personale, con particolare riferimento al personale della polizia locale, non contenesse le informazioni attestanti il possesso della qualità di agente di P.S. e l’avvenuta dotazione dell’arma d’ordinanza, all’atto dell’acquisto dell’arma comune sarà necessario che l’interessato dimostri, mediante idonea documentazione rilasciata dall’ente di appartenenza, di essere nelle condizioni previste della legge.

Al riguardo, le armi “portabili” dagli agenti di P.S. ai sensi dell’art. 28, diverse da quelle d’ordinanza, sono soggette a forme di comunicazione all’Autorità di pubblica sicurezza che deve essere nelle condizioni di avere immediata conoscenza delle persone che detengono armi e dei luoghi in cui le stesse sono detenute, anche ai fini di procedere, in ogni momento, ad eventuali controlli, nell’ambito dei compiti attribuiti per la conservazione dell’ordine e della sicurezza pubblica.

La comunicazione della materiale disponibilità di un’arma ai sensi dell’art. 28 del D.L. n. 48/2025 va effettuata secondo le modalità di cui all’art. 38 TULPS, ai fini del conseguente inserimento nel CED interforze di cui all’art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Resta ferma la disciplina sul numero di armi comuni – tre – di cui è consentita la detenzione.

Rimangono cogenti il divieto, posto dall’art. 35, comma 5, del TULPS, di vendere o in qualsiasi altro modo cedere le armi in discorso a privati che non siano muniti di permesso di porto d’armi ovvero di nulla osta all’acquisto rilasciato dal Questore, e gli obblighi di comunicazione in caso di cessione tra privati delle stesse armi, ricavabili dal combinato disposto degli artt. 4 del D.L. n. 1274 del 1956, 35 del TULPS e 58 del relativo Regolamento.

Infine, nei casi di destituzione, di sospensione cautelare o disciplinare dal servizio degli agenti di pubblica sicurezza individuati dall’art. 28, di perdita – per il personale della polizia locale – della relativa qualità di p.s. ai sensi dell’art. 5 della legge-quadro del 1986, o comunque di provvedimenti ablativi dell’arma di ordinanza dei predetti agenti, si ritiene che tali vicende siano suscettibili di avere ripercussioni, oltre che sul porto dell’arma in dotazione, anche su quello fuori servizio dell’arma “privata” di cui all’art. 42 TULPS, venendo in tali ipotesi a interrompersi, a sospendersi ovvero a rimodularsi in senso restrittivo il sinallagma tra l’Amministrazione e il dipendente agente di P.S., con la possibilità che non trovi più giustificazione la prevista franchigia per il porto d’armi senza licenza fuori servizio.

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