Accesso agli atti di un concorso pubblico

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Il diritto di visionare gli atti di un concorso pubblico, sancito in via generale dalla legge (Legge 7 agosto 1990, n. 241), consente ai cittadini di verificare la correttezza, l’imparzialità e l’efficienza delle determinazioni concorsuali. Per poter esercitare questo diritto è necessario avere un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti che si vogliono consultare (art. 22, Legge 241/1990) e al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato il principio che la semplice partecipazione a una procedura di selezione pubblica conferisce al candidato una posizione giuridica “qualificata”. Questo significa che il concorrente, anche se non idoneo o non vincitore, è portatore di un interesse meritevole di tutela (Consiglio di Stato, ordinanza n. 2673 del 2012).

L’interesse a conoscere gli atti del procedimento concorsuale è considerato un bene autonomo, a prescindere dalla volontà o dalla possibilità di avviare un ricorso al tribunale (T.A.R. Lazio – Roma, sentenza n. 11262 del 2009). L’amministrazione, quindi, non può negare l’accesso sostenendo che il richiedente non avrebbe comunque possibilità di vincere un eventuale giudizio (T.A.R. Calabria – Catanzaro, sentenza n. 861 del 2013).

L’accesso non si limita ai verbali della commissione e al proprio elaborato. Un candidato ha il diritto di esaminare un’ampia gamma di documenti per poter effettuare una valutazione comparativa completa e verificare la regolarità dell’intera procedura. Per questo motivo, la privacy degli altri concorrenti non può essere usata come scudo per negare l’accesso, in quanto non è considerata un interesse prevalente rispetto all’esigenza di trasparenza (T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, sentenza n. 1010 del 2022).

Concretamente, è possibile chiedere di visionare e ottenere copia:

– degli elaborati delle prove scritte di tutti gli altri candidati, in particolare di quelli che sono risultati idonei o vincitori (T.A.R. Puglia – Bari, sentenza n. 962 del 2012);

– dei verbali della commissione esaminatrice, incluse le griglie di valutazione e i criteri di attribuzione dei punteggi, per capire come la commissione ha operato (Consiglio di Stato, sentenza n. 451 del 2021);

– delle domande di partecipazione e i documenti allegati dagli altri concorrenti, come i curricula o i titoli presentati per ottenere punteggi aggiuntivi o beneficiare di riserve di posti (T.A.R. Lazio – Roma, ordinanza n. 7436 del 2013);

– nei concorsi più moderni gestiti da software, si può arrivare a chiedere l’accesso all’algoritmo o al codice sorgente utilizzato per la correzione automatizzata delle prove o per la stesura della graduatoria (T.A.R. Lazio – Roma, sentenza n. 4091 del 2023).

L’ordinamento, tuttavia, non ammette un controllo generalizzato sull’attività della pubblica amministrazione con la conseguenza che l’istanza di accesso non può essere finalizzata a verificare l’intera attività di un ente senza un obiettivo preciso. Il bene tutelato è dunque solo il proprio interesse specifico di partecipante al concorso (Consiglio di Stato, sentenza n. 5515 del 2013). Una richiesta formulata in modo vago, come “tutti gli atti del concorso”, potrebbe essere legittimamente respinta (T.A.R. Puglia – Bari, sentenza n. 962 del 2012).

L’interesse del candidato deve, inoltre, essere strettamente collegato agli atti che chiede di visionare. Ad esempio, un concorrente che non ha superato la prova preselettiva potrebbe non avere un interesse diretto e concreto a visionare i verbali della successiva prova orale, a cui non ha partecipato. La giurisprudenza, in alcuni casi, ha limitato l’accesso ai soli elaborati dei candidati che hanno ottenuto un punteggio superiore a quello del richiedente, ritenendo insussistente l’interesse a visionare le prove di chi ha ottenuto un risultato peggiore (T.A.R. Marche – Ancona, ordinanza n. 652 del 2025). Infine, è bene ricordare che si può accedere solo a documenti già esistenti e in possesso dell’amministrazione. Non si può pretendere che l’ente crei nuovi documenti o elabori dati appositamente per soddisfare la richiesta del cittadino (Consiglio di Stato, sentenza n. 451 del 2021).

Per esercitare concretamente il diritto di accesso è necessario presentare una domanda formale all’amministrazione che ha bandito il concorso. La richiesta, come previsto dalla legge (art. 25, Legge 241/1990), deve essere motivata, anche se la motivazione può semplicemente consistere nel richiamo alla propria posizione di partecipante alla procedura selettiva. È fondamentale essere il più specifici possibile nell’indicare i documenti che si desidera consultare.

La richiesta può essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC), raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano presso l’ufficio protocollo dell’ente. L’amministrazione ha 30 giorni di tempo per rispondere.

Le difficoltà organizzative dell’ente, come la mole di documenti da estrarre, soprattutto nell’era digitale, non sono più considerate una valida giustificazione per negare l’accesso (Consiglio di Stato, sentenza n. 451 del 2021), a meno che la richiesta non sia palesemente irragionevole o pretestuosa.

Nei casi in cui sia stato esercitato il “diritto di accesso” ai documenti amministrativi, disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della l. 241/90, con esito negativo (rifiuto espresso o tacito della P.A.) si possono intraprendere due strade alternative: il ricorso giurisdizionale al TAR territorialmente competente oppure chiedere “al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione”.

L’art. 25 prosegue affermando che “qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l’accesso di cui all’articolo 27 nonché presso l’amministrazione resistente”.

Il ricorso alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dunque, è possibile solo per quelle richieste di accesso da effettuare nei confronti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.”

 

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