Accertamento dipendenza da causa di servizio ai fini della pensione privilegiata

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Ultimo aggiornamento 03/03/2023

Definitività dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata

Riportiamo il testo della lettera inviata alla Direzione Centrale di Sanità il 24 febbraio u.s. dalla Segreteria Nazionale

“L’art. 12 del d.P.R. 461/2001 testualmente recita: “Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio”.

La richiamata disposizione normativa assume fondamentale importanza soprattutto ai fini del diritto alla pensione privilegiata, considerato che, ai sensi dell’art. 67 del d.P.R. 1092/73, al personale delle Forze Armate e di Polizia, anche ad ordinamento civile, che riporti infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio ascrivibili ad una delle otto categorie della Tab. A annessa al d.P.R. 915/78, spetta, a domanda, la pensione privilegiata indipendentemente dagli anni di servizio prestati.

È evidente, quindi, l’importanza di poter ottenere durante il servizio una pronuncia favorevole sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità o lesioni riportate nell’adempimento del dovere, per ipotecare il diritto al futuro trattamento pensionistico di privilegio.

Occorre, inoltre, considerare che, se finora, in caso di diniego di tale riconoscimento in sede amministrativa, l’interessato poteva unicamente ricorrere al Tar (entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto), le Sezioni Unite della Cassazione, con l’ordinanza n. 4325/14 del 24 febbraio 2014, hanno ritenuto la possibilità di ricorrere alla Corte dei conti avverso il decreto negativo di dipendenza da causa di servizio anche per il personale in attività.

Ciò premesso, veniamo a segnalare come le garanzie derivanti dal principio dell’unicità dell’accertamento e dalla pronuncia delle Sezioni Unite vengano vanificate dalla prassi, invalsa presso le CMO, di non esprimersi sul diritto alla pensione privilegiata del personale in servizio omettendo la compilazione dell’apposita sezione (PP) del verbale (mod.BL/B) di riconoscimento della causa di servizio. E ciò, nonostante l’Ispettorato generale della sanità militare, con direttiva M-D SSMD REG2020 0173664 12-11-2020, abbia raccomandato espressamente alle CMO di compilare l’apposito riquadro del richiamato modello attenendosi scrupolosamente per il giudizio al contenuto dell’articolo 4 della legge 26 gennaio 1980 n. 9 il quale dispone che il dipendente che “per effetto di ferite, lesioni o infermità  riportate o aggravate per causa di servizio abbia subito menomazioni dell’integrità personale ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa al DPR  23 dicembre 1978 n. 915, ha diritto a pensione vitalizia se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento…..””.
Per le sopra esposte ragioni chiediamo un deciso intervento affinché vengano eliminate determinate prassi non conformi alla normativa

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