Acconto IMU ed esenzioni 2024

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A beneficio dei lettori che ce lo chiedono ricordiamo che il 17 giugno 2024 è scaduta la prima rata, in acconto, dell’IMU, l’imposta sugli immobili introdotta nel 2012 e riformulata dalla legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 739-783, legge n. 160/2019). Come noto, il saldo è previsto a dicembre.

L’imposta è dovuta in ragione del possesso immobili e terreni e si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, con alcune eccezioni specifiche.

Sono tenuti al pagamento dell’IMU:

  • il proprietario o il titolare di un altro diritto reale minore (es. usufruttuario, titolare del diritto di superficie, titolare del diritto d’uso e di abitazione) di un immobile;
  • il genitore affidatario dei figli, titolare del diritto di abitazione in quanto assegnatario della casa familiare, a seguito di provvedimento di separazione o divorzio;
  • il locatario finanziario, a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing e per tutta la durata del contratto;
  • il concessionario di aree demaniali;
  • l’amministratore di condominio (per conto di tutti i condomini) per i beni comuni censibili condominiali, come portinerie e parti comuni dell’edificio.

L’IMU è dovuta per anno solare, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.

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In Friuli-Venezia Giulia, invece dell’IMU, si applicano l’IMIS e, dal 1° gennaio 2023, l’ILIA (art. 1, commi 834 e 835, legge n. 197/2022). Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, invece, si applicano l’IMIS e l’IMI.

Sono previsti casi di esenzione dall’imposta. Questi sono:

  • gli immobili adibiti ad abitazione principale, non di lusso e assimilati (categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7) e le relative pertinenze (una per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7). Questo significa che se ho un’abitazione principale A2 (casa), un C2 (deposito) e un C6 (garage) allora non pagherò IMU su nessuno dei tre. Se invece ho abitazione e due garage con la stessa categoria catastale (ad es. C6) dovrò pagare l’imposta su uno dei due garage.
  • gli immobili occupati abusivamente, dal 1° gennaio 2023, sono esenti dall’imposta a condizione che sia stata presentata una denuncia all’Autorità giudiziaria o sia stata iniziata un’azione giudiziaria penale per l’occupazione abusiva. È necessaria anche una comunicazione al Comune.
  • gli immobili delle cooperative edilizie o casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice.
  • i fabbricati classificati nelle categorie da E/1 a E/9 che includono stazioni ferroviarie, aeroporti, porti, ecc.
  • gli immobili degli enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali.
  • gli immobili ad uso culturale e di culto destinati esclusivamente all’esercizio del culto, compresi quelli di proprietà della Santa Sede.
  • i fabbricati rurali strumentali.
  • gli immobili posseduti dallo Stato, Comuni, Regioni, Province, Comunità e enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
  • gli immobili in disuso per il loro elevato grado di inutilizzabilità.

Per quanto riguarda i terreni agricoli, invece, i casi in cui non si paga l’IMU sono:

  • Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o Imprenditori Agricoli Professionali (IAP).
  • Terreni agricoli ubicati nelle isole minori.
  • Terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva o indivisibile.
  • Terreni agricoli situati in aree montane o di collina delimitate.

A partire dal 1° gennaio 2024, in caso di esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili perché occupati abusivamente, è obbligatorio presentare la dichiarazione esclusivamente in via telematica.

Esistono delle soglie minime sotto le quali il tributo non è dovuto. Nel 2024, questa soglia è stabilita per legge o può essere definita dal tuo Comune di residenza.

Se il Comune non ha emesso una delibera specifica, l’importo minimo dell’IMU è fissato per legge a 12 euro. Questo significa che, se l’importo totale dell’IMU dovuta per l’intero anno 2024 è inferiore a questa cifra, il tributo non è dovuto.

L’importo minimo deve essere considerato sull’intero ammontare dell’IMU dovuta per l’anno, non sulla singola rata. Ad esempio, se il totale dell’IMU per il 2024 è inferiore a 12 euro, non dovrai effettuare alcun pagamento.

Se invece l’importo annuale è superiore ai 12 euro, ma l’acconto è inferiore a tale soglia, è possibile pagare tutto direttamente in fase di saldo.

Ad esempio, se l’IMU annuale è di 20 euro. L’acconto sarebbe di 10 euro, inferiore all’importo minimo. In questo caso verserò tutti i 20 euro entro il 16 dicembre in un’unica rata.

L’IMU si paga per unità di euro. Quindi nel caso in cui il calcolo dia un numero decimale bisogna arrotondare per difetto nel caso in cui sia inferiore o uguale a 49 centesimi, mentre si arrotonda per eccesso nel caso in cui sia superiore o uguale a 50 centesimi.

Ad esempio, se dal calcolo dell’IMU risulta un importo a debito di 109,48 euro, allora l’importo da pagare sarà di 109 euro. Se invece ho 109,60 euro, l’importo da pagare è di 110 euro.

Secondo l’articolo 1, comma 762 della Legge 160/2019, il pagamento dell’IMU deve essere effettuato in due rate di pari importo:

  • acconto IMU: 17 giugno 2024 (il 16 giugno cade di domenica);
  • saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno con eventuale conguaglio: 16 dicembre 2024;
  • saldo, sulla prima rata, sulla base delle aliquote pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre dell’anno corrente, o, in mancanza, sulla base degli atti adottati per l’anno precedente.

Poiché molti comuni non hanno ancora deliberato le nuove aliquote, l’acconto IMU si calcola in genere con le aliquote dell’anno precedente, quindi del 2023, ma prendendo come periodo riferimento il possesso dei primi sei mesi del 2024.

A dicembre si avrà l’elenco completo delle aliquote, quindi si potrà fare il calcolo definitivo di quanto dovuto per il 2024 e in fase di saldo IMU si andrà a scomputare la parte pagata con l’acconto al 17 giugno.

Per ogni pagamento dell’IMU, è necessario inserire il codice tributo appropriato nel modello F24. Questo permette di identificare correttamente la tipologia di immobile, il comune, e la tipologia del versamento .

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