Account falso sui social e reato di sostituzione di persona

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Iscriversi a piattaforme social con un nome di fantasia e creando molteplici account non costituisce illecito, anche se il profilo fake sia ulteriore e diverso rispetto a quello reale o “ufficiale”.

Quando, però, mediante l’account falso, si assumono i connotati di una persona esistente per trarne un vantaggio, si incorre nel reato di sostituzione di persona punito con la reclusione fino a un anno (art. 494 cod. pen.).

Secondo la Corte di Cassazione (16 giugno 2014, n. 25774), la condotta di colui che crea e utilizza un profilo su social network, impiegando abusivamente l’immagine di una persona del tutto inconsapevole, associata ad un “nickname” di fantasia e a caratteristiche personali negative, commette il reato di sostituzione di persona.

Lo stesso delitto si integra anche nell’ipotesi in cui l’identità creata con il profilo fake sia del tutto inesistente, qualora lo scopo sia di ingannare qualcuno per trarne un profitto.

È il caso di chi crea un profilo inserendo nome e dati anagrafici falsi al solo scopo di ottenere un coupon oppure l’accesso a un sito riservato.

Perfino l’attribuzione di un falso stato – purché abbia rilevanza giuridica – può integrare il reato di sostituzione di persona, come avviene ad esempio quando ci si spaccia per maggiorenne o per pubblico ufficiale.

Non c’è invece illecito penale qualora il profilo falso non sia in grado di ingannare alcuno, come nell’ipotesi in cui una persona si spacci per Napoleone o per Giacomo Leopardi.

Ai fini del reato di sostituzione di persona è infatti essenziale che la condotta sia idonea a indurre qualcuno in errore al fine di trarne un vantaggio o di arrecare un danno.

Se invece l’account fake è utilizzato per commettere specifici illeciti, allora si commetterà il reato di volta in volta concretamente integrato, come ad esempio quello di minacce, diffamazione, truffa, stalking, ecc.

Pubblicare commenti sui social network utilizzando un profilo falso non costituisce reato, a meno che non abbiano contenuto diffamatorio o ledano la privacy altrui.

Non è illegale interagire con altri utenti utilizzando un account fake, sempreché non ricorrano le condizioni sopra viste che consentono di integrare reati come quelli di sostituzione di persona e di diffamazione.

Dunque, chattare con altre persone usando un profilo falso non costituisce di per sé un illecito: perché si integri il reato di sostituzione di persona occorre che la conversazione sia diretta a indurre in errore l’interlocutore al fine di trarre un vantaggio o di causare un danno.

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