L’AgCom ha avviato una consultazione pubblica per la revisione del Regolamento sui contratti tra operatori e utenti finali di servizi di TLC (Telefonia e Internet), per adeguarsi alle nuove norme introdotte dal nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche ma anche per disciplinare gli adeguamenti tariffari all’inflazione.
Si tratta di una tendenza che negli ultimi 12 mesi ha interessato alcuni operatori e che nel 2023-2024 è già stata annunciata da altri. Per evitare i rincari selvaggi, dunque, l’autorità garante della concorrenza e del mercato prova a disciplinare e limitare i rincari per i servizi di TLC.
Le nuove direttive riguardano per prima cosa gli obblighi di informazione da applicare ai contratti, la durata massima dei contratti stessi, la loro proroga, la rateizzazione del pagamento per servizi e terminali, le modifiche alle condizioni contrattuali, i diritti degli utenti in caso di discrepanza delle prestazioni del servizio reso rispetto a quanto indicato nel contratto, il diritto di recesso, la cessazione del rapporto contrattuale e le informazioni sulle procedure di migrazione e portabilità del numero.
Tra le proposte in consultazione, è previsto che l’operatore indichi nei suoi contratti i termini entro cui si attiva la procedura per l’attivazione dei servizi voce e Internet dopo la conclusione del contratto. Inoltre, il contratto deve specificare gli indennizzi spettanti agli utenti in caso di mancato rispetto degli obblighi in materia di migrazioni e portabilità del numero da parte del fornitore.
Il Regolamento disciplina anche le offerte che includono uno o più servizi di comunicazione elettronica e apparecchiature terminali nella stessa proposta contrattuale.
Una sezione specifica del Regolamento riguarda l’adeguamento del canone sulla base dell’indice dei prezzi al consumo.
Per i contratti già in vigore che non prevedono l’adeguamento periodico all’indice dei prezzi al consumo ISTAT, una proposta di modifica del contratto che includa tale meccanismo deve essere accettata dall’utente.
Per i contratti che già prevedono un meccanismo di indicizzazione, l’operatore può aumentare le tariffe solo in misura corrispondente alla variazione dell’indice annuale dei prezzi al consumo. Inoltre, deve informare i clienti di tali adeguamenti.
L’applicazione dell’adeguamento all’indice dei prezzi al consumo, tuttavia, può avvenire solo dopo 12 mesi dalla stipula del contratto e non prima.
L’operatore deve pubblicare sul suo sito web l’entità della variazione del canone due mesi prima della sua entrata in vigore e informare l’utente almeno un mese prima della sua entrata in vigore. Le comunicazioni relative all’adeguamento del canone a causa dell’indicizzazione devono essere trasparenti e comprensibili, indicando l’indice di adeguamento utilizzato, il mese di applicazione della variazione e le modalità di comunicazione della variazione.
Le informazioni ai consumatori sulla presenza di clausole di indicizzazione vanno incluse nella descrizione delle offerte commerciali, nella sintesi contrattuale e su tutti i canali di comunicazione. La bozza di Regolamento riguarda i consumatori, le microimprese, le piccole imprese e le organizzazioni senza scopo di lucro.
Il termine per la conclusione del procedimento è di 120 giorni complessivi, a decorrere dalla pubblicazione della delibera sul sito web dell’Autorità, di cui 45 giorni dedicati alla consultazione pubblica.