Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19
Va premesso che il Ministero della Salute, con circolare n. 37615 del 31 agosto 2022, ha aggiornato le indicazioni relative all’isolamento dei soggetti positivi a SARS-CoV-2, disponendo una riduzione della durata della misura in questione, in particolare, per i casi asintomatici o che risultino asintomatici da almeno 2 giorni, prevedendo 5 giorni di isolamento a seguito di tampone antigenico o molecolare con esito negativo, salvo il caso di positività persistente per i quali il periodo di isolamento deve protrarsi sino al 14° giorno dalla prima positività, a prescindere dall’effettuazione del test, anziché attendere 21 giorni dal primo tampone positivo. La Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della P.S. ha poi emanato la circolare 0004315 del 1° settembre 2022.
Detta circolare prevede che per i contatti stretti con soggetti confermati positivi a COVID-19 rimane l’indicazione del regime di autosorveglianza per 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto, con l’obbligo di indossare facciali filtranti di tipo FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti, con la raccomandazione dell’immediata esecuzione di un test antigenico o molecolare all’eventuale comparsa di sintomi suggestivi della malattia che, se negativo, va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto, fermo restando che gli operatori sanitari devono sottoporsi al test giornalmente fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con il soggetto contagiato.
Per ciò che concerne le altre misure di contenimento dell’infezione nelle attività di servizio, vengono ribadite le indicazioni fornite con circolare n. 850/A-11480 del 17 giugno 2022.