Alla Corte UE la questione di legittimità del limite di età nei concorsi da psicologo

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Ultimo aggiornamento 17/09/2021

Devoluta alla Corte UE la questione di legittimità del limite di età nei concorsi da psicologo della Polizia di Stato

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) con Ordinanza n. 08447/2020 del 6 settembre 2021 ha sollevato d’ufficio la questione pregiudiziale di compatibilità con le norme del diritto europeo delle norme nazionali.

La rimessione degli atti alla Corte Europea è stata effettuata in relazione alla previsione del limite di età contenuta nel bando di concorso pubblico per il conferimento di 19 posti di commissario tecnico psicologo del ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, indetto con decreto 2 maggio 2019 del Capo della Polizia- Direttore generale della Pubblica sicurezza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 3 maggio 2019.

Il bando in argomento prevedeva fra i requisiti generali di ammissione, all’art. 3 comma 1 lettera d) del bando stesso, “aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 30° anno di età”, salve ipotesi particolari.

L’alto consesso ha accolto l’eccezione proposta dall’interessato, secondo cui la previsione censurata rappresenterebbe una limitazione irragionevole, in contrasto con la normativa europea che vieta le discriminazioni anche sulla base dell’età, ovvero con la direttiva 2000/78 CE del 27 novembre 2000.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto di sollevare d’ufficio la questione pregiudiziale di compatibilità con le norme del diritto europeo delle norme nazionali fin qui descritte, posto che in termini generali, ai sensi dell’art. 267 comma 3 TFUE, lo stesso consesso è “giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno”, e quindi è in linea di principio obbligato a sollevare la questione stessa nel momento in cui essa venga proposta ovvero, come nel caso di specie, ritenga di rilevarla d’ufficio”.

Al riguardo è bene precisare che altra Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza sez. Il 30 giugno 2021 n.4961, ha sollevato la questione di legittimità della norma che prevede il limite di età suddetto innanzi alla Corte Costituzionale Nazionale.

Nell’ordinanza oggetto dell’odierno commento si legge che “”Nel caso di specie, questo Giudice ritiene appunto di sollevare anzitutto la questione di compatibilità con il diritto dell’Unione, in quanto la relativa soluzione, in prospettiva, ha portata più generale. Questo Giudice ritiene infatti di osservare che la questione oggetto della citata ordinanza 4961/2021 solo in parte coincide con quella sollevata nell’ambito di questo giudizio. Essa infatti ritiene la possibile incostituzionalità della norma in questione non sotto il profilo del suo carattere discriminatorio generale in base all’età, ma sotto il profilo più limitato dell’illegittima disparità di trattamento rispetto a norme che prevedono un limite di età superiore per l’accesso ad altri corpi militarmente ordinati dello Stato in qualità di psicologo ovvero di professionista sanitario di altra qualifica. In questi termini, quindi, il rinvio pregiudiziale consente di valutare la questione in una prospettiva più ampia”.

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