Di seguito la nota di risposta alla lettera inviata al Dott. Fabrizio Ciprani, Direttore Centrale di Sanità, lo scorso 13 ottobre:
La vaccinazione, o meglio l’atto vaccinale, è di fatto un intervento sanitario rivolto al singolo individuo, ma di innegabile efficacia di sanità pubblica, ed in quanto atto medico non è esente da possibili reazioni o eventi avversi.
L’AIFA definisce una reazione avversa come “una risposta nociva e non intenzionale a un farmaco o a una vaccinazione per la quale è possibile stabilire una relazione causale con il farmaco o la vaccinazione stessa. Per distinguere, quindi, se siamo di fronte a un evento avverso o a una reazione avversa, dobbiamo valutare se è possibile risalire a una causa legata al prodotto medicinale. Non è sufficiente che I ‘evento si sia verificato a breve distanza dalla vaccinazione o dall’assunzione del farmaco”. Situazione che non deve essere confusa con l’evento avverso (o sospetta reazione avversa), definita come “un qualsiasi episodio sfavorevole che si verifica dopo la somministrazione di un farmaco o di un vaccino, ma che non è necessariamente causato dall’assunzione del farmaco o dall’aver ricevuto la vaccinazione”
Sulla legge 210/1992, recante: “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”, che ha previsto l’indennizzo nei confronti dei soggetti sottoposti a vaccinazione obbligatoria, la Corte Costituzionale si è diversamente espressa nella sentenza 27/98, dichiarando l’incostituzionalità dell’art. 1, comma 1 e dell’art. 2, comma 2, laddove non preveda che l’indennizzo spetti anche a soggetti danneggiati da vaccinazioni non obbligatorie, ma raccomandate o incentivate.
Nello specifico, la vaccinazione anti-Covid-19 rientra a pieno titolo tra quelle raccomandate, per cui la scelta di aderirvi, anche nell’interesse collettivo, comporterebbe ugualmente il diritto all’indennizzo.
Le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo richiedono, infatti, che sia la collettività ad accollarsi l’onere del pregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche collettivo (Corte Cost. 107/2012 e 268/2017).
In conformità all’orientamento dei giudici costituzionalisti sono anche le sentenze n. 24959 del 23.10.2017, n. 19699 del 25.07.2018 e n.8788 del 29.03.2019 della Cassazione Civile.
Lo Stato ha inoltre previsto ulteriori benefici con la legge n. 229 del 2005, recante: “Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie”.