Con circolare n. 333-AGG/0004049 del 12 febbraio 2024, il Dipartimento della P.S. ha emanato ulteriori istruzioni in ordine all’annotazione matricolare dei riconoscimenti premiali.
In particolare, la circolare ribadisce che i titoli indicati nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale debbono essere conseguiti entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda stessa, pena il loro mancato riconoscimento, e che la Commissione esaminatrice debba, di conseguenza, valutare esclusivamente i titoli indicati nella domanda (inclusi i riconoscimenti premiali) che risultino, altresì, annotati nello stato matricolare del candidato interessato.
Per quanto concerne, in particolare, le promozioni per merito straordinario, l’Amministrazione ribadisce che il parere del Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali rappresenta un mero atto endoprocedimentale e, segnatamente, una valutazione della proposta premiale obbligatoria, ma non vincolante e, dunque, priva di valenza decisoria.
Pertanto, nelle procedure avviate per l’attribuzione delle promozioni per merito straordinario, a prescindere dal loro esito, l’unico atto che consente l’annotazione sullo stato matricolare della ricompensa ricevuta è il decreto del Capo della Polizia che conferisce il riconoscimento e che costituisce il provvedimento di carattere decisorio conclusivo del procedimento.
E’, dunque, possibile procedere all’annotazione matricolare della ricompensa solo allorquando sia trasmesso all’Ufficio di appartenenza/Ufficio matricolare di competenza dell’interessato il citato decreto di conferimento, oppure, se inviato in un momento precedente, l’attestato riportante gli estremi del decreto stesso.
Per quanto riguarda i procedimenti relativi all’attribuzione delle restanti ricompense, la circolare evidenzia che queste ultime, benché deliberate dai relativi consigli, sono comunque rilasciate con attestato del Capo della Polizia che costituisce l’atto conclusivo del procedimento e l’unico che consente l’annotazione sullo stato matricolare della ricompensa riconosciuta.
Dunque, secondo le norme di riferimento, può procedersi all’annotazione matricolare dei riconoscimenti premiali deliberati dai Consigli per le ricompense solo dopo che l’attestato di conferimento sia stato trasmesso dall’Ufficio per le ricompense all’Ufficio di appartenenza dell’interessato ovvero a quello che ha formulato la proposta premiale e non prima.