Anticipo TFS – Cos’è e come funziona

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Ultimo aggiornamento 15/04/2021

L’anticipo del TFS, è previsto dall’articolo 23 del dl 4/2019 che consente, dopo il pensionamento, la fruizione immediata del TFS attraverso un finanziamento del sistema bancario.
Nel n. 45 del 7 novembre 2020 del  notiziario flash, avevamo annunciato come imminente l’inserimento dell’INPS tra gli enti erogatori accreditati al rilascio della certificazione, da produrre all’istituto di credito a cui si intende chiedere l’anticipazione sulla propria liquidazione.

Ebbene, con nota circolare n. prot. DFP-0001975-P del 13 gennaio 2021, la Presidenza del Consiglio, Dipartimento della Funzione pubblica, ha diramato istruzioni in relazione all’attuazione dell’articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che prevede, appunto, la possibilità di richiedere l’anticipo di una quota di TFS/TFR (entro i 45.000 euro) per i dipendenti pubblici che cessano o sono cessati dal servizio per collocamento a riposo, avendo raggiunto i requisiti ordinari per l’accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia, come previsti dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modifiche.

Nella nota si esplicita lo scopo della misura che è quello di colmare, almeno in parte, una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati, in merito ai tempi e ai modi di percezione del trattamento di fine servizio comunque denominato. Tale disciplina, infatti, per i dipendenti pubblici prevede termini posticipati di erogazione rispetto al momento del collocamento a riposo e decorrenze frazionate relativamente all’importo totale della prestazione, a differenza dei dipendenti privati che percepiscono tale trattamento entro poche settimane dalla data di pensionamento e in un’unica soluzione.

In linea generale, nell’ambito della disciplina attuativa prevista dal citato d.P.C.m., tutti gli enti erogatori del trattamento (l’INPS per larga parte delle amministrazioni pubbliche, nonché i datori di lavoro pubblici che erogano direttamente ai propri dipendenti il TFS/TFR) devono certificare agli interessati – che ne facciano richiesta al fine di ottenere l’anticipo – il diritto al trattamento di fine servizio comunque denominato, il relativo importo complessivo, con indicazione delle date di riconoscimento dei singoli importi annuali di prestazione o dell’importo in un’unica soluzione e del relativo ammontare. Tale certificazione dovrà essere rilasciata entro novanta giorni dalla ricezione della domanda da parte del neo pensionato.

E’ questo documento che consente al neo pensionato di «presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all’importo dell’indennità di fine servizio maturata», fino a un tetto massimo di 45mila euro, alle «banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro».
Il finanziamento è garantito dalla cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell’importo finanziato, senza alcuna formalità, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato.

L’ente erogatore, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda, comunica la certificazione del diritto oppure il rigetto della domanda.Con la certificazione del diritto, l’ex dipendente pubblico presenta domanda alla banca che la trasmette all’ente erogatore per concludere il contratto. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del contratto, provvede all’accredito della somma sul conto corrente indicato nella domanda.

Non sembra sia previsto un termine per presentare il certificato in banca per la richiesta di anticipazione del TFS, non essendoci riferimenti normativi in questo senso. Quindi, una volta acquisita la certificazione del diritto, prima di presentare la domanda vera e propria alla banca, si potranno comparare le proposte di più istituti di credito nel momento in cui dovessero aderire all’opzione.

L’elenco degli istituti di credito convenzionati è consultabile al seguente link:
https://lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr/sei-un-richiedente/consulta-l-elenco-degli-istituti-di-credito-aderenti-all-accordo-quadro

La nota della Funzione pubblica è disponibile nell’archivio circolari

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