Applicazione Indennità una tantum ex art. 31 d.l. n. 50 del 17 maggio 2022

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Ultimo aggiornamento 30/07/2022

Applicazione Indennità una tantum ex art. 31 d.l. n. 50 del 17 maggio 2022- Comunicazioni NOIPA

NoiPa comunica che l’indennità di cui all’art.31 del D.L. 50 del 17 maggio 2022, convertito in legge n. 91 del 15 luglio 2022, è stata erogata con attività centralizzata sulla base dell’elaborazione dei dati in possesso del sistema, incrociati con quelli in possesso di INPS (ex. art. 36, comma 1, D.L. n. 73 del 21 giugno 2022) per la verifica dei codici fiscali di soggetti titolari di trattamenti di cui all’art. 32, commi 1 e 18, D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, ai quali l’indennità è erogata direttamente da INPS.

In particolare, in applicazione delle norme in oggetto il sistema NoiPA ha attribuito e riconosciuto l’indennità una tantum di 200 EUR secondo i seguenti criteri:

– per tutto il personale dipendente, che, per almeno una mensilità tra gennaio e giugno 2022, comprensiva degli emolumenti stipendiali, degli eventuali accessori e/o arretrati, eventualmente riconosciti anche su cedolini separati, ad esclusione di eventuali accessori liquidati fuori sistema NoiPA, abbia riconosciuti i criteri per beneficiare dell’esonero contributivo dell’0,80% (di cui al c.1 dell’art.121 della legge n. 234 del 2021) e cioè non abbia raggiunto complessivamente nel mese di liquidazione un imponibile lordo previdenziale di 2.692 EUR;

– non sono state oggetto di riconoscimento dell’una tantum da parte di NoiPA, le partite stipendiali che a sistema sono risultate cessate a qualsiasi titolo, tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2022. Tuttavia, se l’estrazione degli aventi diritto è intervenuta prima di un inserimento retroattivo della cessazione dal servizio, questa non è stata considerata;

– non sono stati oggetto di riconoscimento dell’una tantum, i dipendenti della scuola con contratti di supplenza breve e saltuaria, contratti di supplenza temporanea e i volontari del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Si ricorda che l’indennità si sostanzia in un’erogazione di somma netta in busta paga, non ha impatto fiscale alcuno, non è pensionabile, né rappresenta una detrazione e non è pignorabile.

Per ogni specificazione in merito al diritto alla corresponsione dell’una tantum, nonché al soggetto erogatore e alle modalità di erogazione, si rimanda alla circolare dell’INPS n. 73 del 24 giugno 2022.
La segnalazione dell’indennità attualmente non è possibile da operazioni on line, tuttavia, è intenzione di NoiPa aprire tale possibilità tesa a verifiche di casi puntuali da parte degli operatori rispetto a situazioni di erogazioni indebitamente effettuate, ovvero a casi di mancata corresponsione in favore di aventi diritto che possono essere sfuggite all’elaborazione massiva effettuata dal centro per mancanza di informazioni di dettaglio.

A tale scopo NoiPa si riserva ulteriori indicazioni operative.

Inoltre, in base a quanto disposto dalla legge n. 234 del 2021 (Legge di Bilancio 2022), sul cedolino di agosto 2022 è stato applicato a titolo di arretrato l’esonero contributivo nella misura dello 0,8% sulla quota del lavoratore, riferito al mese di luglio 2022. Analogamente, si procederà nei prossimi mesi fino a gennaio 2023 con il suddetto arretrato riferito al mese precedente.

Infine, NoiPa evidenzia che il riconoscimento dell’esonero contributivo nelle mensilità da luglio a dicembre non dà diritto, allo stato attuale delle norme, al riconoscimento dell’una tantum di 200 euro (che è invece legato agli importi delle mensilità liquidate da gennaio a giugno).
Verranno emanati a breve chiarimenti in merito all’applicazione degli arretrati spettanti per i mesi da gennaio a giugno 2022.

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