Approvata la normativa concernente le bodycam per le Forze di Polizia

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Approvata dalla Camera dei Deputati la normativa concernente le bodycam per le Forze di Polizia

È stato approvato dalla Camera il disegno di legge (atto n. 1660) recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, che autorizza la dotazione di videocamere indossabili per le forze di Polizia, compresa la Polizia locale.

La norma che interessa è contenuta nell’articolo 21 che, al primo comma, prevede che il personale delle forze di polizia impiegato nei servizi di mantenimento dell’ordine pubblico, di controllo del territorio e di vigilanza di siti sensibili, nonché in ambito ferroviario e a bordo dei treni, possa essere dotato di dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare l’attività operativa e il suo svolgimento.

Il secondo comma del medesimo articolo abilita l’uso di dispositivi di videosorveglianza – sia indossabili sia fissi – nei luoghi e negli ambienti in cui sono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale.

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La normativa va coordinata con le disposizioni del d.lgs. 51/2018 in materia di protezione dei dati personali trattati a fini di prevenzione e accertamento dei reati.

Invero, per quel che concerne l’utilizzo delle bodycam, da parte delle forze di Polizia, per documentare situazioni critiche di ordine pubblico in occasione di eventi o manifestazioni, il Garante per la privacy ha già espresso due pareri (n. 290 e n. 291 del 22 luglio 2021), sulle valutazioni di impatto privacy elaborate, rispettivamente, dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno e dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri.

Nello specifico, il Garante ha dato via libera ai due sistemi che raccolgono audio, video e foto delle persone riprese, data, ora della registrazione e coordinate Gps. I dati, una volta scaricati dalle videocamere, sono resi disponibili, con diversi livelli di accessibilità e sicurezza, per le successive attività di accertamento. Nei pareri del 2021, il Garante ha, però, posto alcune condizioni per conformare le procedure al decreto legislativo n. 51/2018: attivazione delle videocamere indossabili in uso al personale dei reparti mobili incaricato solo in presenza di concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell’ordine pubblico o di fatti di reato; esclusione di registrazione continua delle immagini e di episodi non critici.

Inoltre, il Garante aveva chiesto al Ministero di specificare che il sistema che intende utilizzare non consente l’identificazione univoca o il riconoscimento facciale della persona (facial recognition).

Il Garante ha ritenuto, poi, ragionevole il periodo di sei mesi per la conservazione dei dati e rispettato il principio di privacy, essendo prevista la loro cancellazione automatica trascorso tale termine.

Alle amministrazioni è stato raccomandato di valutare la possibilità di condividere i documenti originali con tutti i soggetti autorizzati da remoto, senza il ricorso alla produzione di copie. Quanto ad aspetti formali, il Garante ha sottolineato che, in relazioni a tali sistemi, è necessaria la consultazione preventiva del Garante perché ricorre uno dei casi elencati dall’articolo 24 del d.lgs. 51/2018 e, precisamente, quello relativo a rischi molto elevati per le persone riprese (discriminazione, sostituzione d’identità, pregiudizio per la reputazione, ingiusta privazione di diritti e libertà, estremamente probabili i trattamenti di dati che rivelino le opinioni politiche, sindacali, religiose o l’orientamento sessuale dei partecipanti mediante utilizzo delle bodycam nel corso di manifestazioni pubbliche).

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