Orario di lavoro

Congedo straordinario per dottorato di ricerca

· SIULP - Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia

Congedo straordinario per dottorato di ricerca

È previsto per tutti i dipendenti pubblici a tempo indeterminato che siano stati ammessi ai corsi di dottorato di ricerca e/o a corsi di perfezionamento o scuole di specializzazione universitaria. L’istituto è disciplinato dall’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 così come modificato dalla legge n. 240 del 2010 (Legge Gelmini) e dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119. Sul tema vedasi anche la circolare emanata dalla Funzione pubblica n. 12 del 7 ottobre 2011.

La normativa menzionata prevede che “Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva.

Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza”.

Dunque, solo in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a questa, l’interessato, in congedo straordinario, conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento con la precisazione che qualora dopo il conseguimento del dottorato di ricerca il rapporto di lavoro con l’Amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi è dovuta la ripetizione degli importi conseguiti.

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La ripetizione è dovuta solo se il dipendente cessa da qualsiasi rapporto di lavoro o di impiego con l’Amministrazione pubblica, mentre nessuna ripetizione è prevista nel caso di passaggio per mobilità o vincita di concorso presso altra Amministrazione pubblica. Esempio: chi è in dottorato di ricerca e viene assunto come ricercatore universitario non dovrà restituire alcuna somma (Legge 448/01 art. 52 comma 57).

Il congedo spetta per i dottorati di ricerca indetti dalle università straniere.

Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo.

Il personale vincitore di concorso che non possa assumere servizio perché impegnato nel dottorato di ricerca ha diritto al rinvio del perfezionamento del rapporto di lavoro fino al termine del congedo senza obbligo di prendere servizio.

Durante il periodo di congedo straordinario o aspettativa per dottorato di ricerca, il rapporto di impiego con la Polizia di Stato resta attivo a tutti gli effetti e non viene interrotto. Di conseguenza, si mantiene la qualifica di agente/ufficiale di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria.

Il periodo di congedo è utile ai fini della carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza mentre non risulta utile ai fini del TFR (Circolare Inpdap n. 11 del 12 marzo 2001).

Durante il dottorato, non si maturano ferie né riposi legge. Le ferie già accumulate e non ancora consumate prima dell'inizio del corso non vanno perse. Trattandosi di una sospensione dell'attività lavorativa per un congedo di lungo periodo (generalmente 3 anni), i giorni di ferie arretrati vengono "congelati". Si può fruirne regolarmente al termine del dottorato, nel momento in cui si rientra in servizio. Non è prevista monetizzazione

L'istanza deve essere inoltrata tramite la propria articolazione di servizio con adeguato preavviso (generalmente almeno 30 giorni prima dell'inizio del corso).

Il collocamento in congedo straordinario può avvenire “compatibilmente con le esigenze dell’Amministrazione” dal che si evince che trattasi di una posizione giuridica condizionata.

Il diniego di congedo straordinario per motivi di studio deve, tuttavia, essere giustificato da una motivazione specifica e rigorosa, e non con le esigenze complessive della P.A. (TAR Liguria, I Sezione, con sentenza 16 luglio 2018 n. 626).

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