Art. 9 – Servizi non continuativi. Indicazione del rientro nell’informazione preventiva.

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Art. 9 A.N.Q. – Servizi non continuativi. Indicazione del rientro nell’informazione preventiva.

Con riferimento agli orari dei servizi non continuativi previsti dall’art. 9 A.N.Q., il Tavolo precisa che l’informazione preventiva, in conformità anche alla disciplina di tale istituto contenuta nell’art. 25, comma 2, del D.P.R. n.164/2002, “l’informazione preventiva è fornita da ciascuna amministrazione, … relativamente ai criteri generali ed alle conseguenti iniziative concernenti: a) l’articolazione dell’orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio”, deve contenere anche i criteri generali per la programmazione dei rientri.

Sul punto si richiama la circolare esplicativa dell’A.N.Q. dell’8 marzo 2010, ove, in merito all’art. 9 viene chiarito che ” Con riguardo ai rientri pomeridiani o antimeridiani si precisa che, oltre al ricorso ai cd. rientri a scalare … possono essere previsti anche i cd. rientri fissi ave ritenuti utili al fine di prevenire problemi organizzativi “.

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