Chi redige un verbale deve essere pienamente identificabile
· SIULP - Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia

L'agente accertatore non può invocare il diritto alla privacy per nascondere la propria identità o rifiutarsi di essere identificato nel verbale della multa.
Il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso chiaramente su questo punto (già a partire dallo storico provvedimento del 21 febbraio 2001), stabilendo principi precisi.
In primo luogo, la Prevalenza del diritto di difesa comporta il diritto costituzionale di conoscere l'identità del pubblico ufficiale che redige il verbale per poter verificare la sua effettiva competenza, la legittimità dell'atto ed eventualmente contestarne l'operato in sede di ricorso.
In secondo luogo, chi esercita una pubblica funzione non agisce come privato cittadino. L'atto che emette è un atto pubblico, e la trasparenza prevale sulla riservatezza dei dati personali legati allo svolgimento del servizio.
Il Garante e la giurisprudenza hanno chiarito che l'uso della matricola è ammesso nei verbali stampati da sistemi informatici, ma non per "tutelare la privacy" in senso assoluto.
La matricola garantisce comunque l'identificabilità univoca dell'agente poiché se il cittadino fa ricorso, l'amministrazione è obbligata a ricollegare quella matricola al nome e cognome dell'agente.
Se sul verbale mancano sia il nome che la matricola dell'agente redattore, oppure viene espressamente negato l'accesso a questi dati potrebbero ricorrere i presupposti per l'annullamento dell’atto.
Articolo precedente
Limiti all’installazione di sistemi di videosorveglianza privata



