Normativa

L’intelligenza artificiale nelle attività di polizia

· SIULP - Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia

L’intelligenza artificiale nelle attività di polizia

Il tema dell'intelligenza artificiale nelle attività di polizia e nel processo penale è stato recentemente affrontato all'interno della nostra principale pubblicazione informativa (notiziario Flash n. 39 del 25 settembre 2026).

Il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026 e entra in vigore il 30 settembre 2026.

Il provvedimento esercita la delega prevista dall’articolo 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132, e adegua l’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) in relazione all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale da parte delle Forze di polizia e alla responsabilità civile e penale connessa all’impiego di tali sistemi.

Il provvedimento si articola in tre Titoli.

Il Titolo Primo è dedicato alle attività di polizia. Non introduce obblighi ulteriori rispetto a quelli già previsti dal regolamento europeo per i sistemi e i modelli di AI utilizzati nelle menzionate attività.

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L’articolo 3 prevede che le Forze di polizia utilizzano sistemi, modelli e relativi output “in funzione strumentale e di supporto” alle proprie attività, per incrementarne efficacia ed efficienza.

Il comma 4 prevede una revisione umana qualificata, ad opera di personale individuato dalle procedure interne di ciascuna Forza, delle elaborazioni automatiche prima che siano impiegate in atti e provvedimenti incidenti sulla sfera giuridica degli interessati. La revisione va documentata in modo da garantirne la tracciabilità.

Per i sistemi ad alto rischio si aggiunge l’obbligo di assicurare una sorveglianza umana effettiva ai sensi dell’articolo 14 dell’AI Act, affidata a personale con competenze e formazione adeguate. Sul versante dei dati personali la disciplina di riferimento resta il d.lgs. n. 51/2018, di recepimento della direttiva (UE) 2016/680. Vale anche per le categorie particolari, per i dati operativi sensibili e per quelli relativi a condanne penali e reati.

L’articolo 4 consente alle Forze di polizia di attivare collaborazioni con università, enti di ricerca e soggetti pubblici e privati, anche tramite società in house, nell’ambito di specifici progetti di ricerca. Le collaborazioni devono rispettare la disciplina europea in materia di concorrenza e aiuti di Stato. Gli accordi devono contenere clausole che escludano la condivisione di dati operativi sensibili. Devono inoltre impedire ai partner di acquisire o utilizzare, anche indirettamente, sistemi di AI addestrati per l’attività di polizia, con le relative risorse hardware e software.

Resta salvo il ricorso a dati sintetici o a dati reali mascherati o pseudonimizzati. I contratti devono regolare espressamente la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e industriale su risultati, modelli derivati, dati di addestramento e software. Devono anche qualificare i ruoli privacy dei soggetti coinvolti (titolari, contitolari, responsabili). In ogni caso i modelli addestrati su dati operativi sensibili restano di titolarità delle Forze di polizia.

L’articolo 6 attua l’obbligo di alfabetizzazione di cui all’articolo 4 del regolamento e impone l’attivazione di corsi specifici presso gli istituti di formazione, con risultati formativi minimi. I corsi devono coprire il funzionamento dei sistemi, i limiti, i bias e gli errori (con attenzione al riconoscimento biometrico e all’analisi predittiva), l’interpretazione critica degli output, le implicazioni giuridiche ed etiche e i rischi di cybersicurezza.

L’articolo 21 prevede che i sistemi già in uso, in sviluppo, in sperimentazione o oggetto di contratti alla data di entrata in vigore dovranno essere resi compatibili con il Capo II del Titolo I entro un anno. Il termine nazionale non modifica le date di applicazione previste dall’AI Act, che continuano a valere per le disposizioni che dipendono direttamente dal regolamento. La clausola di invarianza finanziaria prevista dall’art. 22 costituirà la vera sfida operativa, soprattutto rispetto agli obblighi formativi e organizzativi introdotti dalla riforma.

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