“Agli Assistenti Capo coordinatori e a Sovrintendenti Capo coordinatori, è attribuito un trattamento economico complessivamente più alto di quello previsto per la qualifica iniziale del ruolo superiore. Per tale ragione, allo scopo di evitare che il passaggio nel ruolo superiore si risolva in una decurtazione del trattamento economico precedentemente in godimento, l’articolo 45 comma 19 del Dlgs 95/17 recita “Le disposizioni del presente decreto non possono produrre effetti peggiorativi sul trattamento economico fisso e continuativo del personale delle forze di polizia rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore”.