N.333-A/9807 F.S. 8900-2011
Rif. Cat. 2.12/2011/Uff.Mal./Prot.1149
AL COMPARTIMENTO POLIZIA FERROVIARIA PER LA CAMPANIA NAPOLI
E, p.c.:
AL SERVIZIO T.E.P. E SPESE VARIE SEDE
Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato chiesto di conoscere se un periodo di congedo straordinario per malattia fruito all’interno di due periodi di aspettativa per malattia sia utile ad interromperne il cumulo ai fini del computo del periodo massimo consentito.
Premesso che il congedo straordinario non si cumula con l’aspettativa, si fa presente che l’art. 70 del D.P.R. 3/1957 non impone che il periodo di servizio attivo superiore a tre mesi debba essere svolto in maniera continuativa, pertanto il congedo straordinario fruito all’interno del servizio attivo in parola comporta il prolungamento del conteggio del periodo interruttivo.