Assegnazione temporanea del dipendente pubblico

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In materia di assegnazione temporanea del dipendente pubblico ex art. 42 bis del D. Lvo n. 151/01, ossia quella particolare modalità di assegnazione concepita per favorire il ricongiungimento alla propria famiglia composta da figli minori di anni tre, l’amministrazione chiamata a valutare l’ammissibilità dell’istanza e, quindi, la possibilità di accordare il beneficio del trasferimento temporaneo per tre anni presso altra auspicata sede, non può far dipendere la sua decisione dal profilo mansionistico collegato alla qualifica di chi presenta la domanda.

La decisione amministrativa deve, invece, essere adottata conformemente a quanto dispone la norma che disciplina la materia e non in funzione dell’eventuale profilo di natura mansionistica che venisse eventualmente opposto in giudizio dall’amministrazione.

Il principio enunciato è stato ribadito dal Tar Bari Sezione Prima, con la sentenza n. 544/2021.

Nel caso specifico, a ricorrere è stato un caporal maggiore dell’Esercito Italiano, il quale ha impugnato il rigetto dell’istanza emesso dallo Stato Maggiore dell’Esercito Dip. Impiego del Personale Uff. Impiego Truppa.

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La richiesta del militare era nel senso di volersi ricongiungere al proprio nucleo familiare costituito da una figlia minore di anni tre e dalla moglie, impiegata presso una società di un Comune.

Nella motivazione del diniego l’amministrazione ha fatto riferimento all’impossibilità di collocare il militare in base all’incarico da questi posseduto (fuciliere) e per il quale era stato formato, ma il tutto senza fornire alcun dato obiettivo a dimostrazione della legittimità del provvedimento impugnato.

Il Tribunale Amministrativo ha annullato il diniego con conseguente obbligo per l’amministrazione militare di riesaminare la domanda dell’interessato, evitando di far dipendere le proprie valutazioni al profilo mansionistico collegato alla qualifica del dipendente.

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