Con la circolare INPS numero 65 del 2022, sono state rese note le nuove tabelle ANF che coloro che continuano a riceverli dopo l’entrata in vigore dell’assegno unico che ha sostituito in parte la misura.
Ricordiamo che dal 1° marzo è entrato in vigore l’assegno unico che ha abrogato la maggior parte delle misure a sostegno della genitorialità e in parte anche gli assegni familiari, che sono rimasti in vigore esclusivamente per i nuclei composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti.
Ne hanno, dunque, diritto, anche dopo il 1° marzo, i nuclei composti da coniuge, fratelli, sorelle e nipoti in presenza di specifiche condizioni, nuclei composti da coniuge, fratelli, sorelle e nipoti.
I nuovi importi utili per il calcolo si applicano dal 1° luglio 2022 al 30 giugno del prossimo anno.
Come ogni anno, i livelli di reddito familiare da considerare vengono rivalutati alla luce della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, registrata tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’Assegno e quello immediatamente precedente.
Nel confronto tra il 2020 e il 2021 è pari all’1,9 per cento: la revisione degli importi si applica a partire dal 1° luglio 2022 e fino al 30 giugno 2023.
La tipologia di nucleo familiare è fondamentale anche per il calcolo dell’importo degli ANF 2022 a cui si ha diritto che si basa proprio sulla composizione e sul reddito complessivo.
Nella circolare numero 65 del 2022 si legge: “gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione”.
Coloro che hanno i requisiti per beneficiare degli assegni familiari devono presentare domanda per ogni anno coperto dell’agevolazione e comunicare entro 30 giorni qualsiasi variazione che riguardi il reddito o la composizione del nucleo familiare.
Prima di tutto è necessario specificare che il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70 per cento, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.
Per calcolare correttamente gli importi, in base a quanto evidenziato nelle tabelle ANF 2022, è necessario considerare le cifre assoggettabili all’IRPEF, al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.
Sono inclusi anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva quando sono superiori complessivamente a 1.032,91 euro.
Il periodo da prendere in considerazione è l’anno solare precedente dal 1° luglio al 30 giugno.
Operativamente per il primo semestre dell’anno si fa riferimento a due anni prima, per il secondo basta andare indietro di un anno.
Il pagamento dell’importo, calcolato in base a reddito e composizione del nucleo familiare facendo riferimento alle tabelle ANF, viene erogato dal datore di lavoro per conto dell’INPS in busta paga quando a beneficiarne sono lavoratori dipendenti in attività.