Un nostro assiduo lettore ci chiede se l’assegno unico per i figli spetta anche quando i genitori sono separati o divorziati. Il caso è oggetto della circolare n. 23/2022 e del messaggio n. 1714/2022 dell’Inps.
L’articolo 2 comma 2 del decreto legislativo n. 230/2022, disciplina le modalità di ripartizione dell’assegno unico per i figli disponendo che spetta, nell’interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall’articolo 6, commi 4 e 5, che fanno riferimento ai casi di affidamento esclusivo, nomina di un tutore e domanda di corresponsione diretta dell’assegno da parte dei figli maggiorenni.
In particolare, il comma 4 prevede che “L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare”, mentre il comma 5 dispone che: “I figli maggiorenni di cui all’articolo 2 possono presentare la domanda di cui al comma 1 in sostituzione dei genitori secondo le modalità di cui al presente articolo e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.”
La circolare INPS n. 23/2022 chiarisce che l’ISEE di riferimento per l’assegno unico, in caso di genitori separati, è quello del nucleo familiare in cui è inserito il figlio beneficiario, non rilevando che il genitore richiedente faccia parte dello stesso nucleo (situazione che si verifica in caso di separazione e divorzio. La legge dispone infatti che ad avanzare la domanda per l’assegno debba essere un genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale, non rilevando la convivenza con il figlio.
Al momento della presentazione della domanda il genitore richiedente, se seleziona la ripartizione dell’assegno in pari misura a entrambi i genitori, deve indicare i suoi dati di pagamento e quelli dell’altro genitore. Questa opzione può essere esercitata anche dopo aver inoltrato la domanda. In questo caso il pagamento del 50% all’altro genitore decorre a partire dal mese successivo a quello in cui è stata comunicata la scelta all’INPS. La modifica deve essere effettuata accedendo alla domanda che è già stata presentata.
Se poi, nonostante l’affidamento condiviso, il giudice stabilisce il collocamento del minore presso il genitore richiedente, si può anche decidere che l’assegno spetti nella misura del 100% al genitore collocatario. Decisione che comunque può essere rimessa in discussione attraverso la modifica della domanda, con divisione dell’assegno nella misura del 50% ciascuno.
Il calcolo della “componente familiare”, precisato all’articolo 5, comma 4, del dlgs n. 230/2021, distingue i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, da quelli che comprendono un solo genitore (vedovo, altro genitore che non ha riconosciuto il figlio, genitore allontanato dal nucleo familiare con formale provvedimento). A tale fine, si considera nucleo con entrambi i genitori anche quello in cui è presente un solo genitore e l’altro genitore è separato, divorziato, non convivente.
Successivamente il messaggio del 20 aprile 2022 n. 1714 apporta ulteriori chiarimenti alla materia precisando che:
l’assegno unico spetta in pari misura a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o hanno l’affidamento condiviso, salvo diverso accordo tra le parti o salva decisione del giudice nei casi in cui stabilisca che solo uno dei genitori abbia l’affidamento esclusivo o la responsabilità genitoriale;
in caso di responsabilità o affido esclusivo il genitore deve dichiararlo nella domanda, chiedendo l’assegno unico al 100%;
se poi inizialmente l’assegno era stato diviso a metà ma le condizioni di affido o responsabilità vertono verso un solo genitore è possibile comunque modificare/integrare la domanda proposta chiedendo il 100%.
Quando si presenta domanda per la prima volta o si va a modificare una domanda già presentata il genitore richiedente non è tenuto ad allegare i documenti che dimostrino il suo diritto esclusivo (accordo scritto tra i genitori; decreto di separazione, sentenza di separazione o divorzio). L’Inps, infatti, potrà chiederne l’invio anche in seguito.
L’altro genitore, escluso dalla misura, può comunque chiedere all’Inps competente territorialmente, tramite invio di idonea documentazione che comprovi la sua situazione, di procedere al riesame della ripartizione.
Da parte sua solo il richiedente, qualora si verifichi un mutamento delle condizioni presenti al tempo della domanda, potrà modificare la sua scelta.