Ricordiamo che a partire dal 1° marzo 2022, l’ANF per i figli minori di 18 anni non sarà più erogato dall’Inps per il tramite del datore di lavoro (in busta paga).
Sempre a partire dal 1° marzo 2022, in busta paga non saranno più riconosciute le detrazioni fiscali per i figli minori di anni 21.
Restano invariate, invece, le detrazioni fiscali per gli altri famigliari a carico: coniuge e figli maggiori di anni 21.
Pertanto, al verificarsi delle predette situazioni, con il prossimo cedolino di marzo 2022, l’importo netto risulterà più basso rispetto alle mensilità precedenti.
Ricordiamo, inoltre, che dal 1° marzo 2022 è entrato in vigore L’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE erogato dall’Inps per i figli minorenni e maggiorenni fino a 21 anni di età. In sostituzione dell’ANF per i figli minori e delle detrazioni fiscali per i figli fino a 21 anni, è stato introdotto un beneficio economico mensile ai nuclei familiari secondo la condizione economica del nucleo, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Per percepire l’assegno unico, una volta acquisita l’attestazione ISEE, è necessario presentare la domanda per il suo riconoscimento, che ha validità annuale e va pertanto rinnovata ogni anno. La presentazione della domanda avviene in modalità telematica all’INPS, accedendo al sito dell’ente previdenziale tramite SPID, CIE, CNS.
La compilazione della domanda non richiede particolari conoscenze tecniche o esperienze. In ogni caso, per qualsivoglia ulteriori informazioni, è possibile contattare i colleghi del servizio Siulp Ok CAF.
Non saranno dunque più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (Anf) e di Assegni familiari (Af)
Continueranno, invece, ad essere riconosciute “le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti”.
Successivamente al 1° marzo 2022, “ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico, non si potrà richiedere l’Assegno per il nucleo familiare”. Al compimento del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili, per i quali si ha diritto all’Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione Anf o AF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni Anf o Af.