Assenza per malattia: il dipendente ha l’onere di indicare con esattezza il domicilio presso il quale potrà essere rintracciato per consentire le visite mediche di controllo. Questo è quanto il Consiglio di Stato ha deciso in ordine alle visite previste dall’art. 61, comma 2, del d.p.r. n. 782/1985.
Cons. Stato, sez. VI, sent. nr. 2622/06 del 13.12.2005– dep. 11.05.2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.2622/2006
Reg.Dec.
N. 879 Reg.Ric.
ANNO 2002
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 879/02, proposto da:
sig ……………….., rappresentato e difeso dall’avv. …………., ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. ……………in Roma, via ……….;
contro
MINISTERO DELL’INTERNO E QUESTURA DI CROTONE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano per legge in Roma, via Garigliano, n. 74;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, sezione prima, 28 novembre 2001, n. 1764;
visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Questura di Crotone;
visti tutti gli atti della causa;
relatore all’udienza pubblica del 13 dicembre 2005 il consigliere Carmine Volpe, e uditi l’avv. ………, in delega dell’avv. ……….., per l’appellante e l’avv. dello Stato Russo per la parte appellata;
ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Il primo giudice ha respinto il ricorso proposto dal signor ….., vice sovrintendente della polizia di Stato, avverso il decreto del questore di Crotone in data 12 giugno 2001, con cui gli era stata irrogata la sanzione disciplinare del richiamo scritto, per avere posto “in essere un comportamento negligente omettendo di fornire all’ufficio indicazioni più precise sul proprio domicilio in Crotone”.
Il primo giudice ha affermato che, ai sensi dell’art. 61 del d.p.r. 28 ottobre 1985, n. 728, il dipendente di pubblica sicurezza, che deve usufruire di congedo per malattia, è tenuto a comunicare tempestivamente al capo dell’ufficio di non essere in condizione di prestare servizio, con l’indirizzo del domicilio presso il quale effettuare la visita di controllo. Spettava, quindi, al ricorrente di mettere in condizione l’ufficio del personale di effettuare il rituale controllo sanitario, ben conoscendo lo stesso la difficoltà di individuare precisamente la sua abitazione sprovvista di numero civico; circostanza che si era verificata già in altre occasioni.
La sentenza viene appellata dal signor ……….
Il Ministero dell’interno e la Questura di Crotone si sono costituiti in giudizio, resistendo al ricorso in appello.
Il ricorso in appello è infondato.
L’appellante sostiene:
a) di avere precisato che la propria abitazione si trovava vicino alla ….., un centro sportivo di proprietà della Provincia ben segnalato da cartelli;
b) che l’indirizzo dallo stesso comunicato corrisponde a quello risultante dal certificato storico di residenza (rilasciato dal Comune di Crotone) e dal fascicolo personale esistente presso gli uffici della Questura;
c) che si trattava del medesimo indirizzo presso il quale si era svolta una precedente visita fiscale appena due mesi prima (il 19 marzo 2001).
La sezione osserva che il signor …….. risulta risiedere in Crotone, contrada ….. senza numero civico. Non risultando, né dal certificato di residenza né dall’elenco del telefono, il nome della strada e il numero civico relativi all’abitazione dell’appellante, questi, a maggior ragione, avrebbe avuto l’onere di porre l’amministrazione nella condizione di effettuare, tramite i propri sanitari, le visite di controllo ai sensi dell’art. 61, comma 2, del d.p.r. n. 782/1985. Non avendo fornito dati precisi per consentire la visita fiscale presso la propria abitazione, considerata anche l’insufficienza allo scopo dell’indicazione sulla vicinanza alla ….. (ndr: centro sportivo), l’irrogata sanzione disciplinare deve considerarsi esente dai dedotti vizi di legittimità.
Il ricorso in appello, pertanto, deve essere respinto. Le spese del presente grado di giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.
Per questi motivi
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, respinge il ricorso in appello.
Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 13 dicembre 2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:
Giorgio Giovannini presidente
Sabino Luce consigliere
Carmine Volpe consigliere, estensore
Luciano Barra Caracciolo consigliere
Lanfranco Balucani consigliere
Presidente
GIORGIO GIOVANNINI
Consigliere Segretario
CARMINE VOLPE VITTORIO ZOFFOLI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il.11/05/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA