Con circolare n. 333-AGG/prot. 0008490 del 10 luglio 2023, la DAGEP ha diramato chiarimenti in merito all’applicabilità al personale appartenente alla Polizia di Stato del “Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “, di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 17 ottobre 2017, n. 206.
Al riguardo, la circolare evidenzia che il citato decreto n. 206/2017, attuativo delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ha abrogato il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione n. 206/2009 (art. 10) e ha rivisitato la disciplina delle visite fiscali per tutti i dipendenti pubblici (art. 4).
Le nuove disposizioni, applicabili anche al personale della Polizia di Stato, riguardano, tra l’altro, le fasce orarie di reperibilità e le relative esenzioni.
Nello specifico, ai sensi dell’art. 3 del citato d.m. n. 206/2017, in caso di assenza per malattia le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
In tema di esenzioni, il medesimo decreto ministeriale prevede, inoltre, l’esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità solo qualora l’assenza del dipendente sia riconducibile a:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta, che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
- stati patologici sottesi o connessi con la situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.