Attribuzione della denominazione di coordinatore – stato delle procedure

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Ultimo aggiornamento 16/07/2021

Abbiamo ricevuto molte richieste di informazioni riguardante il ritardo della notifica di coordinatore. Al riguardo chiariamo che, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017, relativo alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato, così come modificato dall’art. 36, del d.lgs. nr. 172/2019 (secondo correttivo), che ha introdotto le lettere g-quater), o-bis) e p-bis), la Direzione Centrale deve procedere all’attribuzione della denominazione di “coordinatore”, nei confronti del personale con la qualifica di Sovrintendente Capo e Assistente Capo della Polizia di Stato.

Le specifiche procedure normativamente individuate sono le seguenti:

a) attribuzione della denominazione di “coordinatore” per i Sovrintendenti Capo che abbiano maturato l’anzianità prevista, ai sensi dell’art. 2, lettera n), tabella A) del d.lgs. n. 95/2017, modificato dall’art. 36, del d.lgs. nr. 172/2019, che ha introdotto, poi, le lettere g-quater) e p-bis). La procedura è riferita ai Sovrintendenti Capo che rivestono tale qualifica con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2017; per i Sovrintendenti Capo promossi con decorrenza 1° gennaio 2017. La procedura è riferita a coloro i quali risultino essere stati promossi alla precedente qualifica di Sovrintendente con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2012;

b) attribuzione della denominazione di “coordinatore” per gli Assistenti Capo che abbiano maturato l’anzianità prevista, ai sensi dell’art. 2, lettera n), tabella A) del d.lgs. nr. 95/2017, modificato dall’art. 36, del d.lgs. nr. 172/2019, che ha introdotto la lettera o- bis). Nello specifico la procedura è riferita agli Assistenti Capo che rivestono tale qualifica con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.

Attesa la complessità delle varie fasi in cui si sono articolati i procedimenti, nonché l’elevato numero dei soggetti interessati, sono stati predisposti dall’Amministrazione degli elenchi in formato Excel contenenti i dati di tutti gli interessati ai citati scrutini in possesso dell’anzianità prevista.

Tali elenchi sono stati trasmessi, separatamente, agli Enti matricolari competenti. Questi avrebbero dovuto confrontare e aggiornare tali dati, segnalando in particolare:

1) se i dipendenti presenti risultano in possesso dei requisiti previsti;
2) eventuali dipendenti mancanti;
3) se i dipendenti sono in servizio o cessati (specificandone in tal caso data o motivo della cessazione).

L’elenco inviato, doveva essere pertanto restituito nel medesimo formato, inserendo esclusivamente il segno SI/NO nella casella “Requisiti” con l’esplicita attestazione e la sottoscrizione da parte del Dirigente dell’Ufficio del personale del possesso dei requisiti necessari per conseguire l’attribuzione della denominazione di “coordinatore”. Per il solo personale non in possesso dei requisiti previsti dalle normative di riferimento, era necessario compilare anche la scheda notizie allegata indicando i motivi ostativi all’attribuzione della denominazione, così come di seguito elencati:

a) dipendenti sospesi cautelarmente dal servizio (il personale riammesso in servizio è comunque escluso fino alla definizione del procedimento penale ed alla revoca a tutti gli effetti del provvedimento di sospensione);

b) dipendenti che nel quinquennio precedente abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria (dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019);

c) dipendenti rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria;

d) dipendenti che non hanno maturato l’anzianità nella qualifica prevista a causa di assenze dal servizio, senza assegni, che abbiano determinato la detrazione di anzianità; dipendenti che nel triennio precedente abbiano riportato un giudizio inferiore a distinto;

Tali schede dovevano essere visionate e sottoscritte dal personale interessato e timbrate e firmate dal Dirigente dell’ufficio del personale. Si soggiunge, inoltre, che in caso di sospensione dal servizio, cautelare e/o disciplinare, (comprese le eventuali revoche) e di rinvio a giudizio alle schede dovranno essere allegati i relativi provvedimenti.

L’opera incessante del Siulp ha determinato la continua sensibilizzazione di tutti gli Uffici/Istituti/Reparti di appartenenza, in particolar modo degli Enti matricolari, affinché fosse prestata la massima cura nella compilazione delle schede notizie, secondo i modelli allegati alla circolare, 333D 1° Div. 3° Sez. Prog. Carriera del 16/12/2020.

La trasmissione era prevista entro e non oltre il 26 gennaio 2021.

Si sottolinea, altresì, che è sorta l’opportunità che fossero tempestivamente comunicate le notizie relative ad eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o disciplinare dal servizio, nonché eventuali procedimenti disciplinari più gravi della pena pecuniaria, dopo l’invio di detta documentazione.

Al fine, proprio, di evitare ulteriori ritardi nello svolgimento della procedura in argomento, la stessa Amministrazione ha invitato gli uffici a sollecitare i dipendenti a sottoscrivere le schede con puntualità e celerità. Nel caso in cui alcuni fossero impossibilitati, non reperibili, o si rifiutassero di sottoscrivere le schede informative, queste dovevano essere comunque trasmesse, specificando le cause della mancata sottoscrizione, circostanza, quest’ultima, che non assume, in ogni caso, efficacia invalidante per l’iter procedimentale.

È evidente che il mancato rispetto dei termini sopra indicati, nonché imprecisioni od omissioni nel riscontro dei dati e delle notizie necessarie per gli adempimenti amministrativi, hanno inciso inevitabilmente sulla tempestiva attuazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. nr. 172 del 27 dicembre 2019. La trasmissione degli elenchi nonché le relative schede notizie di coloro che non sono in possesso dei requisiti, avrebbero dovuto pervenire al Servizio sovrintendenti, assistenti ed agenti – Divisione I – Sezione progressione di carriera, a mezzo posta elettronica certificata.

I relativi provvedimenti in corso di perfezionamento, che interessano oltre 10 mila colleghi, saranno comunicati agli interessati il prima possibile, evidentemente dopo il visto da parte dell’Ufficio Centrale e salvo eventuali ritardi dovuti a motivi di natura burocratica.

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