Attribuzione dell’indennità “di amministrazione” di cui alla legge 22 giugno 1998 n. 221, ai dipendenti della Polizia di Stato in servizio presso le Sezioni di P.G.
Riportiamo il testo della nota con prot. 555/RS/0000377 del 25 gennaio 2021, con cui l’Ufficio per le Relazioni Sindacali da ulteriori risposte alla nota inviata da questa Segreteria Nazionale visionabile sul n. 10/2019 del notiziario Flash:
“Con riferimento a precorsa corrispondenza, concernente l’oggetto, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha fatto presente che la questione segnalata è oggetto di valutazione da parte del giudice amministrativo.
Più dettagliatamente è stato precisato che, nel caso sub iudice, i ricorrenti, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza, in servizio presso la sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Brescia, hanno proposto ricorso con domande di accertamento del diritto a percepire l’indennità giudiziaria (ora denominata di amministrazione), corrisposta dal Ministero della Giustizia per l’espletamento delle attività di supporto amministrativo agli uffici dei Pubblici Ministeri ai sensi della legge 23 giugno 1988, n. 221, concernente, “Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie”.
Detta disposizione ha esteso, a decorrere dal I gennaio 1988, al personale dirigente e alle qualifiche equiparate delle cancellerie e segreterie giudiziarie e al personale delle qualifiche funzionali dei ruoli dei detti uffici, l’indennità che l’articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, concernente “Provvidenze per il personale di magistratura”, aveva istituito per i soli magistrati ordinari.
Tale estensione è riconosciuta per i gravosi oneri incombenti sul personale addetto allo svolgimento delle relative attività e quindi anche al personale comandato, distaccato o comunque fuori ruolo, purché effettivamente addetto ai servizi amministrativi.
I ricorrenti, nel caso di specie, hanno addotto, a sostegno della pretesa azionata, lo svolgimento di specifiche mansioni di cancelleria di supporto amministrativo agli uffici del Pubblico Ministero, con mansioni analoghe a quelle del personale di segreteria (non rientranti in quelle attribuite istituzionalmente alle sezioni di polizia giudiziaria).
Il TAR per il Lazio ha accolto i ricorsi collettivi sottolineando che sulla questione della natura dell’indennità giudiziaria, di cui all’art. 2 della legge n. 221/1988, la giurisprudenza amministrativa ha più volte espresso l’orientamento secondo cui detta indennità non è diretta a compensare le prestazioni svolte nella struttura dell’organizzazione giudiziaria, ma solo ad indennizzare il personale amministrativo delle cancellerie giudiziarie “per i compiti intensi e delicati di natura burocratico amministrativa svolti presso tali specifici uffici, e ciò indipendentemente dall’appartenenza ai ruoli dell’amministrazione giudiziaria e purché il personale sia effettivamente addetto ai servizi amministrativi”
Avverso dette pronunce è Stato proposto appello al Consiglio di Stato che sarà discusso e deciso nel merito il 4 marzo p.v. come stabilito dal Presidente della IV Sezione del Consiglio di Stato.
Pertanto, considerato quanto sopra, l’Ufficio in parola ritiene che potranno essere valutate le iniziative più opportune al riguardo sulla base del contenuto della decisione dell’Alto Consesso.”