Autovelox non omologato

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“È illegittimo l’accertamento della violazione del limite di velocità, con relativa decurtazione dei punti dalla patente, se eseguito mediante autovelox che, pur essendo stato approvato, non risulta omologato.”

Il principio è stato ribadito dalla Cassazione – Seconda Sezione Civile – con l’ordinanza n. 12924 del 16 maggio 2025, in un procedimento avente per oggetto l’impugnazione di una sanzione amministrativa per superamento dei limiti di velocità, rilevata tramite autovelox fisso. L’opposizione era fondata su un vizio tecnico dell’accertamento giacché il dispositivo era approvato dal Ministero ma non formalmente omologato. La Corte ha voluto, così, ribadire gli obblighi normativi in materia di dispositivi di rilevazione elettronica della velocità, precisando che l’omologazione è condizione essenziale per la validità dell’accertamento. Nella fase di merito (Giudice di pace e Tribunale in grado di appello) il ricorso era stato rigettato perché i giudici avevano ritenuto irrilevante l’assenza di omologazione, considerando sufficiente che il dispositivo fosse periodicamente tarato e approvato.

La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell’automobilista, ribaltando le decisioni di merito.

La Suprema Corte ha sottolineato che l’approvazione e l’omologazione di un autovelox non sono concetti equivalenti, invero, l’approvazione (ex art. 192 Reg. C.d.S.) attesta che un certo modello di dispositivo è conforme a caratteristiche generali, mentre l’omologazione (art. 45 comma 6 C.d.S.) è un provvedimento specifico che certifica la conformità tecnica del singolo apparecchio ai fini dell’utilizzo su strada pubblica.

In mancanza di omologazione, il verbale redatto sulla base della rilevazione non è valido e non può produrre effetti giuridici, come la decurtazione dei punti patente.

La taratura periodica dell’apparecchio (richiesta per legge) non sana l’assenza dell’omologazione, poiché si tratta di adempimenti distinti e autonomi.

La Corte ha quindi ribadito che la validità degli accertamenti effettuati tramite dispositivi elettronici è subordinata al rispetto integrale della disciplina prevista dal Codice della Strada e dai relativi regolamenti tecnici.

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