Beneficio stipendiale per nascita figli – note

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Con la circolare 0000670 del 24 gennaio 2023 il Dipartimento della P.S. ha diramato chiarimenti circa le procedure di attribuzione del beneficio stipendiale per nascita figli.

Le fonti sono da individuare nell’art. 22, comma 1, del R.D.L. 21 agosto 1937, n. 1542, sostituito dalla legge di conversione del 3 gennaio 1939, n. 1, nonché nell’art. 45, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n, 95 con rinvio all’articolo 1814 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Il Regio Decreto Legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con Legge 3   gennaio 1939, n. 1, all’art. 22 ha previsto, al primo comma, che “Nei riguardi dei  dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione alla data di nascita di un figlio si considera compiuto dal 1° del mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15 e in caso diverso dal 1° del mese successivo”.

L’art. 1814 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 prevede: “Al personale dirigente si applicano le disposizioni in materia di scatti demografici previste dall’articolo 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1”.

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La circolare chiarisce che in base a tali disposizioni normative è stata prevista, alla nascita di un figlio, la concessione anticipata dell’incremento del trattamento economico per classi e scatti. Condizione indispensabile per godere di tale beneficio è, quindi, che il sistema stipendiale sia articolato in aumenti periodici.

L’art, 3 del D.P.R. 150/1987 ha istituito la Retribuzione Individuale di Anzianità in luogo della progressione economica per classi e scatti. In sostanza a partire dal 01.01.1987, per il personale cd. “contrattualizzato” non risulta più possibile procedere all’attribuzione degli incrementi biennali secondo le modalità precedentemente vigenti. Tale progressione rimane applicabile, invece, al personale dirigente e direttivo con trattamento dirigenziale,

Il beneficio di che trattasi, attribuibile al solo personale con qualifica dirigenziale al momento della nascita del figlio, si sostanzia nella corresponsione di uno scatto convenzionale pari al 2,50% dello stipendio in godimento, riassorbibile con il primo aumento periodico successivo.

La corresponsione del citato beneficio è soggetta alla prescrizione quinquennale.

 

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