Se l’acquirente di un immobile con agevolazioni prima casa sposta la residenza dopo aver effettuato l’operazione, non perde il beneficio fiscale. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate, rispondendo a specifico interpello, il n. 399/2022, relativo all’ipotesi di un contribuente che, dopo aver regolarmente trasferito la residenza nell’immobile acquistato con il bonus prima casa, ha nuovamente cambiato caso, fra l’altro trasferendosi all’estero.
In casi come questo, non si perde l’agevolazione perché la condizione risultava soddisfatta nel momento dell’acquisto. Lo spostamento successivo della residenza dal Comune in cui è situato l’immobile agevolato non comporta dunque la decadenza dall’agevolazione in argomento e non è dovuto il pagamento di ulteriore imposta.
L’agevolazione sull’acquisto prima casa consiste nell’applicazione dell’imposta di registro del 2% e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna. L’immobile deve trovarsi nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisce entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza, o in quello in cui lavora; inoltre non deve possedere altre case.
Un contribuente che nel momento dell’acquisto poteva vantare il rispetto di tutte le condizioni di legge, applicando l’agevolazione, può successivamente trasferirsi senza dover restituire il beneficio fiscale. Naturalmente, non può utilizzare nuovamente l’agevolazione per acquistare casa. Si ricorda infine che l’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa non deve essere venduto per cinque anni. Il mancato rispetto di questa clausola fa decadere l’agevolazione, che in questo caso va restituita.
Per concludere, in base alle regole sull’acquisto immobili con agevolazione prima casa, si può cambiare residenza dopo l’operazione, senza perdere i requisiti, mentre non si può vendere l’immobile prima di cinque anni.