Bozza circolare su rilevazione e certificazione dato associativo sindacale al 31.12.2020. Osservazioni

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Ultimo aggiornamento 09/01/2021

Riportiamo il testo della lettera inviata lo scorso 16 dicembre all’Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S.

“Siamo con la presente a riscontrare la richiesta di formulare osservazioni alla bozza di circolare sulla rilevazione e certificazione del dato associativo delle OO. SS. della Polizia di Stato.
Registriamo purtroppo come la proposta stesura, pur rappresentando un ventaglio di procedure per rilevare le revoche e per renderle di nuove effettive in caso di ripensamento dell’interessato, difetti di imprescindibili precisazioni circa la corretta imputazione delle deleghe conferite dagli iscritti, e si presti pertanto, ove confermata in sede di pubblicazione del testo definitivo, a collidere insanabilmente con gli istituti normativi che disciplinano la materia.

L’art. 35 del D.P.R. 164/2002 prevede infatti che (comma 1) “Qualora due o più organizzazioni sindacali diano vita ad aggregazioni associative comunque denominate, l’amministrazione, a seguito della comunicazione dei relativi atti costitutivi, degli Statuti, della sede legale e della persona incaricata di rappresentare l’aggregazione associativa, attribuisce un codice meccanografico per l’accreditamento delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali” e che (comma 2) “Ai fini della misurazione della consistenza associativa delle aggregazioni di cui al comma 1, si conteggiano esclusivamente le deleghe confluite nel relativo codice alla data del 31 dicembre di ciascun anno”.

Il tenore della testé richiamata disposizione, ed in particolare del secondo comma della stessa, non sembra poter offrire margini di interpretazione, né può essere eluso attraverso applicazioni non coerenti, rectius illegittime, quali quelle a cui si darebbe luogo se non si provvedesse ad una indefettibile integrazione del testo della circolare.

Deve a nostro avviso, in altri termini, essere chiarito, alla stregua della lapidaria ed incontrovertibile cornice normativa surrichiamata, come ai fini della consistenza associativa vadano conteggiate le sole deleghe accreditate sul codice meccanografico unico della federazione sindacale.
Sia peraltro consentito osservare come la bozza avversata per un verso non faccia riferimento alla prima parte della norma in questione, ma preveda poi che, quanto alla procedura di ratifica della certificazione, “Per le federazioni provvederanno alla sottoscrizione i rappresentanti di Federazione ai sensi dell’art. 35 DPR 164/2002 a livello provinciale”.

Se, in altri termini, come non v’è ragione di dubitare, l’art. 35 del DPR 164/2002 è il fondamentale presidio di riferimento che regola – tra l’altro – l’attività di certificazione della rappresentatività, e se, come correttamente viene indicato anche nella bozza, a tale stregua la certificazione a livello provinciale deve essere asseverata dal rappresentante della federazione, non si vede come sia possibile optare per una applicazione parziale dei precetti portati dall’ istituto che siamo a commentare.

Discutiamo allora di una impostazione che, ove non emendata, accrediterebbe importanti ambiti di rappresentatività sebbene le rispettive deleghe non siano state fatte confluire, come pretende la legge, al codice meccanografico unico di federazione.
Si realizzerebbe in questo modo una gravissima distorsione della reale certificazione associativa, che avrebbe, a tacere di altri non meno significativi nocumenti collaterali, ricadute notevoli sulla ripartizione delle risorse sindacali.
Inutile sottolineare come il precipitato di questa falsata rappresentatività, oltre ai danni patrimoniali che deriverebbero a detrimento delle organizzazioni sindacali che agiscono nel rispetto della disciplina normativa, si presti ad essere inquadrato anche nella prospettiva dell’attività antisindacale, con ogni conseguenza che da ciò discende.

Pertanto, impregiudicata ogni azione per il ristoro di tutti i danni patiti e patiendi che dovessero derivare da una mancata integrazione della circolare in senso conforme al dettato legislativo, e quindi di una falsata rilevazione della rappresentatività delle singole sigle sindacali, auspichiamo un allineamento che scongiuri l’avvio di un altrimenti inevitabile contenzioso destinato a riverberarsi sul piano delle future relazioni sindacali.

Certi di aver chiarito le ragioni che inducono a richiedere la modifica della bozza di circolare di cui trattasi, l’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.”

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