Buoni pasto: spetta quando l’Amministrazione non mette il proprio personale nella condizione di usufruire del servizio mensa. Il Consiglio di Stato ha sancito come la normativa di riferimento (art. 1, lett. b, L. 203/89) prescriva l’istituzione della mensa obbligatoria in favore del “personale…che non può allontanarsene [dal luogo di lavoro] per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio” e, pertanto, ha stabilito per i ricorrenti la debenza agli stessi degli importi sostitutivi.
Cons. Stato, sez. IV, sent. nr. 720/05 del 7.12.2004 – dep. 28.02.2005
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N.720/2005
Reg. Dec.
N. 9751 Reg. Ric.
Anno 2003
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n.9751/2003 proposto dai sigg. ………… rappresentati e difesi dagli Avv.ti ………… ed elettivamente domiciliati presso gli stessi in Roma, Via ………..;
CONTRO
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato ex lege presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi, n.12;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. I, n.8698/02 in data 15 ottobre 2002;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Ministero della Giustizia;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 7 dicembre 2004, relatore il consigliere Carlo Deodato, uditi l’avv……. e l’Avvocato dello Stato Giacobbe;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con la sentenza appellata il T.A.R. del Lazio respingeva il ricorso proposto da diversi appartenenti al corpo della Polizia Penitenziaria (assegnati all’Ufficio Detenuti del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria) ed inteso ad ottenere l’accertamento del diritto dei ricorrenti: a) al controvalore del pasto dovuto ad essi dipendenti ai sensi dell’art.1 legge n.203/1989 (c.d. buoni-pasto); b) al riconoscimento, a fini retributivi, dei trenta minuti di intervallo per il pranzo; c) all’indennità meccanografica di cui all’art.5 d.P.R. n.146/1975.
Avverso tale decisione proponevano rituale appello i ricorrenti indicati in epigrafe, insistendo nel sostenere la spettanza loro dei benefici e degli emolumenti reclamati con il ricorso di primo grado, criticando le argomentazioni addotte a sostegno della pronuncia reiettiva gravata e concludendo per la riforma di quest’ultima.
Resisteva il Ministero della Giustizia, contestando la fondatezza dell’appello, difendendo la correttezza della statuizione impugnata ed invocandone la conferma.
Il ricorso veniva trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 7 dicembre 2004.
DIRITTO
1.- E’ controversa la debenza ai ricorrenti dei benefici e degli emolumenti indicati in fatto.
Gli appellanti ribadiscono le ragioni dell’affermata spettanza ad essi delle somme rivendicate, criticano le argomentazioni con le quali i primi giudici hanno negato la sussistenza dei relativi crediti e concludono per la riforma della decisione appellata e per il conseguente accoglimento del ricorso di primo grado.
L’amministrazione penitenziaria insiste, di contro, nel negare la titolarità in capo ai ricorrenti dei diritti azionati e conclude per la reiezione dell’appello.
2.- La differenza dei titoli fatti valere in giudizio e dei relativi fatti costitutivi impone una disamina puntuale ed autonoma delle singole questioni attinenti a ciascuno dei crediti controversi.
3.- L’oggetto della prima delle pretese in discussione è costituito dagli arretrati dei c.d. buoni-pasto, e cioè degli importi dovuti ai dipendenti in sostituzione del pranzo che l’amministrazione ha l’obbligo di erogare in loro favore (mediante l’istituzione della mensa).
3.1- Il T.A.R. ha disatteso tale domanda sulla base dell’assorbente rilievo dell’insussistenza del (presupposto) diritto alla mensa da parte dei ricorrenti, in quanto autorizzati ad allontanarsi dalla sede di servizio per mezz’ora al giorno, proprio al fine di consumare il pasto.
3.2- Di contro, gli odierni ricorrenti sostengono che la normativa di riferimento prescrive l’istituzione della mensa obbligatoria in favore (tra l’altro) del “personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio” (art.1, lett.b, l. n.203/89) e che la durata della pausa-pranzo concessa loro (trenta minuti) integra gli estremi della condizione richiamata.
3.3- L’assunto è fondato.
3.4- Premesso, infatti, che la disposizione citata (applicabile agli appartenenti al corpo di Polizia Penitenziaria in forza dell’estensione sancita dall’art.3 l. n.203/89) mira a garantire il servizio della mensa (a carico dell’amministrazione) al personale delle forze di polizia che, per la consistenza degli impegni connessi ai servizi prestati, non può consumare i pasti presso il proprio domicilio, rileva il Collegio che la limitata (e documentata) durata dell’intervallo assicurato ai ricorrenti (trenta minuti) impedisce loro la consumazione del pasto presso il domicilio (tenuto conto della notoria ampiezza dei tempi tecnici occorrenti per gli spostamenti nella città – Roma – in cui gli stessi prestano servizio) e che resta, quindi, confermata la ricorrenza del requisito prescritto dalla disposizione citata per il riconoscimento del diritto all’istituzione della mensa da parte dell’amministrazione.
3.5- La pacifica, omessa istituzione del servizio mensa, dovuto ai ricorrenti, implica, quindi, la debenza agli stessi degli importi sostitutivi (nella misura del controvalore già stabilito dalla stessa amministrazione), a far data dall’1.6.1989 (data della costituzione del titolo) e fino al 18.12.1998 (data del riconoscimento del diritto in questione da parte dell’amministrazione), maggiorati degli interessi legali calcolati dalla data del primo atto di messa in mora (come documentato dall’allegato n.3 al ricorso di primo grado) fino al soddisfo.
4.- Con altra domanda si pretende il riconoscimento a fini retributivi dei trenta minuti di pausa, sulla base dell’assunto che, anche nel predetto periodo di intervallo, i ricorrenti restano al servizio dell’amministrazione.
4.1- La pretesa si rivela manifestamente infondata e va, quindi, disattesa.
4.2- Non consta, invero, dall’istruttoria espletata (né gli interessati offrono, al riguardo, alcun principio di prova), che, nell’anzidetto periodo di sospensione dal lavoro, gli odierni ricorrenti restino a disposizione dell’amministrazione per servizi urgenti (potendo, infatti, allontanarsi dalla sede del Dipartimento), sicchè, in mancanza dell’indefettibile presupposto della reperibilità durante la pausa, la pretesa in esame dev’essere respinta.
5.- Con un terzo ordine di argomenti si pretende l’accertamento del diritto alla c.d. indennità meccanografica (prevista dall’art.5 d.P.R. 5 maggio 1975, n.146).
5.1- Gli appellanti assumono, al riguardo, di operare con i videoterminali in maniera continuativa e di avere, quindi, titolo al riconoscimento del diritto rivendicato, criticando, conseguentemente, la statuizione dichiarativa dell’inammissibilità, per genericità, della relativa domanda.
5.2- La pronuncia reiettiva va, invece, confermata (anche se con diversa motivazione).
5.3. La disposizione invocata dai ricorrenti a fondamento della loro pretesa esige, infatti, per la costituzione del diritto all’indennità meccanografica (come si ricava dalla sua esegesi testuale), una formale assegnazione ed una effettiva applicazione del personale beneficiario a centri meccanografici od elettronici, intendendosi, con il beneficio nella specie reclamato, indennizzare il personale costantemente esposto al contatto con i videoterminali.
5.4- Sennonchè, nella fattispecie in esame, al di fuori della documentazione dell’uso dei computers da parte dei ricorrenti (da valersi quale circostanza comune alla maggior parte dei dipendenti pubblici), manca la dimostrazione del necessario requisito della loro formale assegnazione e della loro costante applicazione a centri elettronici (ravvisabile nei soli riguardi delle categorie di personale, alle quali non possono essere ascritti gli odierni istanti, che operano professionalmente e continuativamente con l’uso di elaboratori elettronici).
5.5- Anche tale pretesa va, quindi, disattesa.
6.- Alle considerazioni che precedono conseguono il limitato accoglimento dell’appello e, in parziale riforma della decisione impugnata, l’accertamento del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dei c.d. buoni pasto, secondo i criteri precisati supra (punto n.3.5).
7.- La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, accoglie limitatamente l’appello e, in parziale riforma della decisione impugnata, accerta il diritto dei ricorrenti alla corresponsione degli importi sostitutivi dei pasti, per il periodo e secondo i criteri di calcolo precisati in motivazione; dichiara compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio;
ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 dicembre 2004, con l’intervento dei signori:
Paolo Salvatore Presidente
Dedi Rulli Consigliere
Antonino Anastasi Consigliere
Anna Leoni Consigliere
Carlo Deodato Consigliere Est.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Deodato Paolo Salvatore
IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
28 febbraio 2005
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
Il Dirigente
Antonio Serrao