Calcolo dei sei aumenti periodici (6 Scatti) di stipendio

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Ultimo aggiornamento 05/06/2021

Calcolo dei sei aumenti periodici (sei scatti) di stipendio nel trattamento di fine servizio – nuova sentenza del Giudice Amministrativo

Ricordiamo di aver pubblicato numerose trattazioni sull’argomento, in ultimo nel n. 18 del 7 maggio 2021 del flash

Dopo la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia n. 00133/2021, del 23 aprile 2021 che ha accolto il ricorso presentato da un gruppo di dipendenti della Guardia di Finanza, la giurisprudenza amministrativa offre un altro interessante precedente che riguarda per la prima volta personale della Polizia di Stato.

Si tratta della decisione n. 00124/2021 del 13 aprile 2021, del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) che accoglie la richiesta di ricalcolo del trattamento di fine servizio con il riconoscimento del diritto dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990.

Ricorrente, un dipendente della Polizia di Stato con la qualifica di assistente capo sino al collocamento in quiescenza a domanda, avvenuto in data 31 gennaio 2016 per maturazione dei requisiti previsti (42 anni di servizio utile e 56 anni di età).

Nel caso che ci occupa l’INPS aveva negato il beneficio affermando che la prestazione di fine servizio era stata erogata all’interessato “sulla base dei dati economici che l’ex Amministrazione di appartenenza dello stesso aveva inviato ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 1032/1973 e che il diniego di ricalcolo opposto all’interessato era dovuto al fatto che “il beneficio in parola (c.d. 6 scatti) non è stato indicato nel progetto di liquidazione trasmesso dal datore di lavoro ai sensi della citata norma, in quanto la legge 232/1990 ne prevede il riconoscimento esclusivamente per il personale cessato dal servizio per età, per inabilità o decesso”.

Secondo i Giudici amministrativi, la tesi dell’INPS è inficiata da grave difetto istruttorio, che non tiene assolutamente in considerazione quanto chiaramente disposto dalla disposizione che disciplina lo specifico beneficio.

Infatti, argomenta il TAR, pur essendo indubbio che l’art. 6-bis, comma 1, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387 (“Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico- scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all’articolo 2, commi 5, 6 10 e all’articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto”) circoscrive nei sensi precisati dall’Istituto le categorie dei beneficiari (ovvero cessati dal servizio per età, per inabilità o decesso), è, però, altrettanto vero che il comma 2 stabilisce espressamente che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile”.

Ed è proprio di tale secondo comma che il ricorrente ha chiesto la puntuale applicazione ai fini del ricalcolo del T.F.S. invocato. Sicché, conclude il Tribunale

“il provvedimento opposto – che non ha assolutamente preso in considerazione la portata della specifica disposizione che viene in rilievo, né ovviamente valutato se i presupposti fattuali della fattispecie concreta portata alla sua attenzione integrano o meno quelli della fattispecie astratta normativa e che ha, per converso, apoditticamente denegato al ricorrente il ricalcolo del T.F.S., affermando che il riconoscimento del beneficio reclamato dal medesimo opera esclusivamente a favore del personale cessato dal servizio per età, per inabilità o decesso – è non solo erroneo e violativo di espresso disposto di legge, ma, in primo luogo, afflitto da un grave difetto istruttorio, in quanto, per l’appunto, l’Istituto non ha scrupolosamente indagato la questione specificamente portata alla luce di dette considerazioni accoglie la pretesa ricorrente e annulla il diniego oggetto di ricorso ingiungendo all’INPS di l’obbligo dell’Istituto di rieditare l’attività amministrativa posta in essere e di valutare, anche, occorrendo, mediante il coinvolgimento dell’ex datore di lavoro del ricorrente, che, a suo tempo, aveva predisposto e trasmesso all’Istituto medesimo il progetto di liquidazione dell’indennità di buonuscita ex art. 26 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, la ricorrenza, nel caso specifico, dei presupposti di cui all’art. 6-bis, comma 2, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387

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