Certificato Covid Digitale

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N. 555/I-DOC/Area I/C/DIPPS/FUN/CTR/2998-21
Prot.: 0003345 del 01/07/2021

Il 9 giugno u.s., il Parlamento europeo in seduta plenaria ha approvato i due nuovi regolamenti1 riguardanti il certificato “Covid digitale”.

La piattaforma informatica dedicata consentirà la verifica degli elementi di sicurezza contenuti nei codici QR di tutti i certificati e la lettura delle informazioni essenziali al momento del viaggio di modo che i cittadini e le autorità siano certi della loro autenticità2.

Il rilascio del certificato – disponibile in formato digitale o cartaceo – da parte delle Autorità nazionali sarà gratuito e servirà a dimostrare che una persona è stata vaccinata, è risultata negativa al test o è guarita da un’infezione.

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L’attestazione servirà ad agevolare la libera circolazione all’interno dell’Unione.

Per quanto riguarda la tipologia di vaccini, i regolamenti impongono l’obbligo di accettare i certificati di vaccinazione riguardanti tutti quelli autorizzati dall’ Agenzia europea per i medicinali (EMA)3.

I regolamenti entreranno in vigore a partire dal 1° luglio.

Le norme approvate4 vincoleranno non solo gli Stati membri a riconoscere la validità5 ai certificati rilasciati in UE, comprovanti vaccinazione, risultato negativo del test o guarigione dal COVID, ma garantiranno che non vengano imposte ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di certificati – come quarantena, autoisolamento o test – “a meno che non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica6”.

Si soggiunge che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’ Allegato B, paragrafo 47, del DPCM del 17 giugno 2021, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

Alla verifica delle suddette certificazioni, ai sensi dell’art.13 del DPCM del 17 giugno 2021, sono deputati:

a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;

b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;

d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;

e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;

f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio- assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

I soggetti delegati di cui alle lettere e), d), e) ed f) sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.

Qualora si rendesse necessaria un’attività di verifica da parte delle Forze di polizia, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, andrà effettuata con le procedure contenute nell’ Allegato B, paragrafo 47, del DPCM del 17 giugno 2021.

L’intestatario della certificazione verde COVID-19, all’atto della verifica, dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità.

Il controllo relativo alla corretta esecuzioni delle verifiche è svolto dai soggetti di cui all’articolo 4, comma 98, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Particolare attenzione dovrà essere posta da parte delle Forze di polizia all’attività di contrasto delle possibili falsificazioni delle certificazioni che potrebbero essere utilizzate da gruppi criminali per avviare un vero e proprio commercio illegale.

 

NOTE:

  1. Il primo si applicherà nei confronti dei cittadini dell’UE (COM 2021/130 final), il secondo troverà
    applicazione nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi residenti in UE (COM 2021/140 final).
  2. Nessun dato personale viene scambiato né conservato nel corso dei processi di verifica.
  3. Rimarrà la possibilità per gli Stati membri di decidere se accettare anche i certificati per i vaccini autorizzati secondo le procedure nazionali o per i vaccini elencati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per l’uso d’emergenza.
  4. In vigore per un periodo di 12 mesi.
  5. Validi nei 27 paesi UE oltre che in Islanda, Norvegia e Liechtenstein.
  6. In questo caso si dovrà tenere conto delle prove scientifiche, “compresi i dati epidemiologici pubblicati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)”. Le misure dovranno essere notificate, se possibile, con 48 ore di anticipo agli altri Stati membri e alla Commissione, mentre il pubblico dovrà ricevere un preavviso di 24 ore.
  7. Allegato alla presente circolare.
  8. “Il Prefetto, informando preventivamente il Ministero dell’Intero, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia (del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza) e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali… ”’

Certificato Covid Digitale

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