circolare n. 333-ORD/5248
Chiarimenti in materia di congedo straordinario per gravi motivi: commutazione del congedo ordinario in congedo straordinario.
A seguito di numerosi quesiti pervenuti, sia per le vie ordinarie che per le vie brevi, circa la corretta trattazione delle istanze presentate dal Personale intese ‘ad ottenere la. commutazione del congedo ordinario in congedo straordinario per gravi motivi, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.
Il Personale che’intenda ricorrere all’istituto del. congedo straordinario per’gravi motivi è tenuto a preavvisare l’Ufficio: di appartenenza, presentando: apposita istanza, di concessione diretta dell’istituto in esame, adeguatamente: motivata è corredata della dovuta documentazione, ovvero contenente. riserva. di presentare. ‘idonea documentazione al massimo al rientro in servizio.
Qualora. la documentazione comunque: prodotta non risulti. pertinente o esaustiva, si dovrà. provvedere: a commutare il periodo dii congedo straordinario per gravi motivi, indebitamente fruito, in congedo ordinario-o in aspettativa senza, assegni, secondo le: modalità previste dall’ art. 3, comma 15-ter, del decreto: legislativo 29 maggio 2017, n,:95.
L’art, 3, comma 15-ter, del d.lgs. n, 95.del 2017, introdotto all’art. 37,.comma: 1, lett. i), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, prevede che “/ giorni di assenza dal servizio indebitamente fruiti dal.dipendente ché non-intenda 0 non possa, entro il termine ‘indicato dall’Amministrazione, chiederne l’imputazione ad ‘un corrispondente periodo di congedo ordinario sono commutati in aspettativa senza assegni non: utile ad’alcun altro effetto. L’aspettativa senza assegni è utile ad ogni altro effetto in assenza: di-colpa del dipendente”.
Tale disposizione, delineando il regime giuridico applicabile nelle ipotesi in cui il dipendente: risulti essere stato assente ingiustificatamente dal servizio, rende desueta la prassi procedurale della previa richiesta.del congedo ordinario e della sua successiva eventuale conversione in congedo straordinario, volta, in concreto, a fornire. comunque “copertura”, nel caso di difetto o insufficienza della documentazione giustificativa dell’assenza
Si precisa che la procedura sopra delineata si applica anche nello specifico caso concernente le assenze dal servizio per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, per le cui particolari modalità. applicative preme, tuttavia, in questa sede rinviare alle disposizioni dettate con. la circolare n.333.A/9807.B.7/3891-2019 del 4 aprile 2019 del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
Nel segnalare che la. presente circolare è.consultabile sul portale Doppiavela, si confida nella consueta collaborazione delle: SS.LL. al fine di applicare le indicazioni rese e di darne la massima diffusione tra il Personale: dipendente.