Cittadinanza italiana – le regole dopo la riforma

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L’ordinamento italiano disciplina la cittadinanza per nascita con la legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni. Il principio cardine è lo ius sanguinis: è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre italiani, indipendentemente dal luogo di nascita.

In Italia l’acquisto automatico della cittadinanza per nascita sul territorio resta limitato ai figli di genitori ignoti, di apolidi o di stranieri che non trasmettono la propria cittadinanza. È possibile mantenere la doppia cittadinanza.

Al di fuori dell’acquisto per nascita, la cittadinanza italiana si ottiene su domanda in tre forme distinte:

  • per iure communicationis, ossia per trasmissione all’interno del nucleo familiare: matrimonio con cittadino italiano (con residenza legale in Italia da almeno due anni, o tre se residenti all’estero), riconoscimento di filiazione o adozione;
  • per naturalizzazione, su concessione del Capo dello Stato a favore di stranieri discendenti da emigrati italiani, di chi ha prestato servizio militare in Italia o ricoperto pubblici impieghi per almeno cinque anni;
  • per beneficio di legge, al verificarsi di presupposti legati alla residenza: lo straniero che risiede legalmente in Italia da almeno dieci anni, oppure da almeno tre anni se figlio o nipote di cittadini italiani per nascita, o ancora il cittadino UE residente da almeno quattro anni e l’apolide o rifugiato residente da almeno cinque.

Fino al 27 marzo 2025, la trasmissione della cittadinanza per discendenza non aveva limiti generazionali: un pronipote o un discendente di quarta generazione poteva ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana risalendo l’albero genealogico, a prescindere da qualsiasi legame effettivo con il Paese. Il meccanismo aveva generato centinaia di migliaia di domande, paralizzando consolati e tribunali — in particolare con i fascicoli provenienti da Argentina, Brasile e Venezuela.

Il decreto-legge n. 36/2025, convertito nella legge n. 74 del 23 maggio 2025 (cosiddetto Decreto Tajani), ha introdotto per la prima volta un limite esplicito: può essere dichiarato cittadino italiano per discendenza solo chi ha almeno un genitore o un nonno già in possesso — e mai uscito — della cittadinanza italiana. Chi vanta un antenato più lontano è escluso dal riconoscimento automatico, salvo specifici meccanismi di riacquisto legati alla residenza sul territorio nazionale. La legge prevede anche una finestra transitoria per chi, nato in Italia o residente per almeno due anni, abbia perso la cittadinanza per disposizioni della legge del 1912: può riacquistarla con una dichiarazione da presentare entro il 31 dicembre 2027, versando un contributo di 250 euro.

La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità della riforma ritenendo infondate le questioni di legittimità costituzionale sul nuovo art. 3-bis della legge n. 91/1992 sollevate dal Tribunale di Torino. Con il comunicato del 12 marzo 2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato le questioni in parte non fondate e in parte inammissibili.

La Consulta ha confermato che il legislatore gode di ampia discrezionalità nella disciplina della cittadinanza, purché i criteri adottati non siano manifestamente arbitrari: il limite generazionale al genitore e al nonno rientra in questa discrezionalità. Per i minori di origine straniera nati in Italia, la condizione giuridica resta legata in prima battuta allo status dei genitori: se il genitore straniero ottiene la cittadinanza italiana dopo dieci anni di residenza legale, questa si trasmette ai figli per ius sanguinis. In alternativa, i minori nati in Italia possono presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza al compimento dei 18 anni — e non oltre il 19° — a condizione di dimostrare la residenza ininterrotta sul territorio italiano.

Nella pratica, i margini di errore sono stretti. Una permanenza all’estero anche breve interrompe il decorso dei termini; un’iscrizione tardiva all’anagrafe — spesso conseguenza della condizione di irregolarità temporanea di un genitore — fa slittare il punto di partenza del computo. Il risultato è la de facto esclusione dalla cittadinanza di minori cresciuti e scolarizzati in Italia, privi tuttavia dei diritti che la cittadinanza formale garantisce.

Sul fronte documentale, la procedura richiede certificati del Paese d’origine — talvolta impossibili da ottenere — oltre alla certificazione di assenza di precedenti penali, all’ottemperanza degli obblighi fiscali e alla dimostrazione di autosufficienza economica.

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