A volte chi è in pensione è costretto a confrontarsi con problematiche derivanti da un importo dell’assegno erroneamente calcolato, trattamenti previdenziali non riconosciuti, o da provvedimenti concernenti riscatti, ricongiunzioni, totalizzazioni, autorizzazioni ai versamenti volontari, accrediti figurativi e recupero di indebiti.
In questi casi l’ordinamento giuridico riconosce anche forme di tutela di natura amministrativa (ricorso amministrativo) contro i provvedimenti dell’Istituto previdenziale (anche in regime internazionale).
Gli stessi rimedi amministrativi sono utilizzabili anche in materia di Trattamenti di Fine Servizio (TFS), Trattamenti di Fine Rapporto (TFR) e Assicurazione Sociale Vita.
Il ricorso amministrativo è un’istanza rivolta alla tutela di una situazione giuridica soggettiva che si suppone lesa da un atto emesso dall’Istituto stesso. Il ricorso è diretto all’annullamento dell’atto o anche alla riforma dello stesso. Possono presentare ricorso amministrativo anche gli iscritti e titolari di pensione a carico dell’Istituto.
Il ricorrente all’INPS deve in primo luogo indicare il provvedimento che ritiene lesivo del proprio diritto e poi esporre brevemente la vicenda amministrativa che lo riguarda. Inoltre, deve individuare i motivi a sostegno della propria domanda di modifica, revoca, sospensione o annullamento del provvedimento stesso, allegando i documenti.
Il ricorso può essere sottoscritto direttamente dal ricorrente o da un suo rappresentante al quale sia stato conferito mandato. In caso di persona incapace, il ricorso deve recare la firma del rappresentante legale.
Una volta presentato, il ricorso viene registrato sui sistemi informatici dell’Istituto ed esaminato al fine della predisposizione delle necessarie osservazioni sulla questione controversa. In tutti i casi, viene effettuata una valutazione sull’esistenza dei presupposti per l’adozione di un provvedimento di autotutela. Ultimata la trattazione, il ricorso viene inoltrato al Comitato competente.
Valutate le eventuali questioni di ammissibilità e ricevibilità, il ricorso viene discusso e deciso dal Comitato con una deliberazione di reiezione o di accoglimento. Il ricorrente riceve comunicazione dell’avvenuta deliberazione, favorevole o sfavorevole che sia. La legge riserva, comunque, all’Istituto il potere/dovere di annullare la deliberazione del Comitato favorevole al pensionato/assicurato, qualora adottata in violazione della normativa vigente.
Il ricorso amministrativo può essere inviato esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità telematiche:
online (tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID almeno di Livello 2 o la Carta Nazionale dei Servizi – CNS) sul sito Inps e utilizzando il percorso “Tutti i servizi” > “Ricorsi Online”;
tramite Ente di patronato o altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto.
Se non ci si avvale di un intermediario o avvocato, il ricorrente, dopo aver effettuato l’accesso alla procedura, dovrà compilare le schede della procedura (provvedimento, dati del ricorrente, ricorso, ecc.) secondo il percorso guidato e allegare il ricorso amministrativo debitamente sottoscritto e digitalizzato tramite scanner, nonché, separatamente, eventuali altri allegati in formato digitale.
Il ricorso sarà sempre visibile e modificabile fino all’attivazione della funzione di “Inoltro”. Successivamente a tale attivazione sarà possibile scaricare e/o stampare la ricevuta dell’avvenuta presentazione e, entro le 24 ore successive, la ricevuta con il numero di Protocollo Informatico Unificato del ricorso presentato.
Sarà possibile (tramite successivi accessi) consultare i ricorsi presentati e lo stato in cui si trovano in quel momento, nonché, una volta definiti, conoscerne gli esiti e stampare le delibere conseguenti.
In linea generale, il ricorso deve essere presentato entro il termine di 90 giorni decorrente dalla data di ricezione del provvedimento che si intende impugnare. In ipotesi di ricorso avverso il silenzio-rigetto, i 90 giorni decorrono dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda. Se il termine coincide con un giorno festivo o non lavorativo, lo stesso è posposto al primo giorno lavorativo utile.
Per i soli Comitati della Gestione Dipendenti Pubblici, il termine di presentazione è di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento, tranne per i provvedimenti di pensione per i quali il termine di 30 giorni decorre dalla data di primo pagamento della pensione. Non è possibile proporre ricorso amministrativo avverso il silenzio-rigetto.
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In caso di rigetto del ricorso amministrativo, la cui decisione spetta agli organi interni dell’INPS, il contribuente può promuovere un’azione giudiziaria.