Concorsi: non è consentito ammettere ad un concorso i concorrenti che mancano dei requisiti previsti dal bando.
Così ha sancito il TAR Lazio, il quale ha specificato che, nel caso in cui il bando di concorso (in specie quello per l’accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato) prescriva dei requisiti di ammissione, ove essi abbiano a mancare, non è consentito ammettere alla competizione i concorrenti che ne siano carenti, incidendo una siffatta determinazione negativamente sull’interesse degli altri concorrenti in possesso di tutti i requisiti regolarmente prescritti. Ha aggiunto, inoltre, che l’Amministrazione, sia avuto riguardo all’ambito dei poteri autoritativi e discrezionali e sia considerate le inevitabili difficoltà e le tempistiche relative all’alto numero di partecipanti alle selezioni, può legittimamente procedere al controllo dei requisiti per la partecipazione al concorso anche in un momento successivo rispetto all’epoca di espletamento della procedura.
Tar Lazio – sez. I ter, sent. nr. 1223/07 del 21.12.2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter
composto dai signori magistrati:
Luigi Tosti Presidente
Italo Volpe Componente
Maria Ada Russo Componente rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 299/2006 proposto da ………..,
rappresentato e difeso dall’Avv. ………..ed elettivamente domiciliato in ………., Corso ……….;
CONTRO
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, legale domiciliataria;
per l’annullamento previa sospensione
del decreto del Ministero dell’Interno del 10.11.2005 che ha respinto l’istanza del ricorrente per l’accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato;
di ogni altro atto anteriore, concomitante, successivo e connesso;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta nella pubblica udienza del 21.12.2006 la relazione del dr. Maria Ada Russo e uditi altresì i difensori come da verbale;
Fatto e diritto
Con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza – in data 21 dicembre 2004 è stato indetto il concorso interno, per titoli di servizio ed esame scritto, a n. 1640 posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti riservato al personale di ruolo della Polizia (agenti e assistenti) che avesse compiuto quattro anni di effettivo servizio.
Il concorso si articolava in due prove :
questionario di 80 domande a risposta multipla di cultura generale;
prova per titoli alla quale poteva accedere – solo – chi conseguiva un minimo di punti 60/100 nella prima prova.
Il ricorrente – in qualità di agente scelto della Polizia di Stato – cessato a domanda dal servizio in data 1.2.2000 e riammesso con DM 14 aprile 2003 a far data dal 15.12.2003 – ha presentato, in data 17 gennaio 2005, domanda per ottenere l’ammissione al detto concorso e ha partecipato alle relative prove, superandole.
Con il provvedimento impugnato – decreto del Ministero dell’Interno del 10.11.2005 – è stata respinta la sua istanza per l’accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato.
Il provvedimento, che richiama come norma fondante l’art. 24 quater del d.P.R. n. 335/1982, è motivato in base al presupposto che “il sig…… è cessato dal servizio, a domanda, dal 1° febbraio 2000 ed è stato riammesso in servizio in data 15 maggio 2003”.
Con il ricorso in epigrafe l’interessato prospetta i seguenti motivi di diritto:
violazione ed erronea interpretazione del decreto legislativo 165/2001; violazione della legge n. 121 del 1981; decreto Ministero dell’Interno 199/2002 e DPR n. 335/1982 art. 24; eccesso di potere per contraddittorietà; violazione art. 4 DPR 904/1983; eccesso di potere per contrasto con i precedenti; eccesso di potere per violazione delle regole che ispirano gli accertamenti; illegittimità derivata; ulteriore violazione e falsa applicazione delle stesse norme; violazione del giusto processo di legge; illogicità dell’azione amministrativa.
Controparte si è costituita in data 31 gennaio 2006.
Con ord. istruttoria n. 6881 del 3.8.2006 il Collegio ha chiesto chiarimenti all’amministrazione, con particolare riguardo alla “effettiva data di decorrenza giuridica delle nomine relative al concorso in oggetto, bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza – in data 21.12.2004”.
Controparte ha adempiuto con deposito in data 15 dicembre 2006.
Giova richiamare la normativa in materia.
L’art. 24 quater del d.P.R. n. 335/1982 prevede che al concorso per titoli di servizio ed esame scritto per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti può partecipare il personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato che, al 31 dicembre dell’anno al quale si riferisce il concorso, abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio e che la nomina a vice sovrintendente si consegue con decorrenza giuridica dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.
Con i motivi di ricorso il sig. …… sostiene che “il decreto del Ministero dell’Interno è quantomeno tardivo e ormai inopportuno dal momento che, qualora i requisiti fossero veramente stati mancanti, il Ministero avrebbe dovuto comunicare l’impedimento prima della partecipazione al concorso e non quando lo stesso era già avvenuto”.
Inoltre, l’interessato afferma che nella normativa relativa al concorso .
In replica è stato chiarito che :
nel bando è stato stabilito che – per la partecipazione al concorso – occorreva aver maturato al 31.12.2000 (data presa in considerazione ai fini della determinazione dei posti disponibili) una anzianità di almeno quattro anni di effettivo servizio nel ruolo degli Agenti ed assistenti della Polizia di Stato;
alla data del 31.12.2000 il ricorrente non apparteneva ai ruoli della Polizia di Stato;
poiché l’appartenenza al ruolo degli Agenti ed assistenti al 31 dicembre 2000 e al 1 gennaio 2001 costituisce requisito essenziale, rispettivamente per la partecipazione al citato concorso e per l’attribuzione della qualifica di vice sovrintendente, l’amministrazione lo ha escluso dalla procedura in parola.
Tanto premesso – alla luce dei chiarimenti forniti da controparte – il ricorso deve essere respinto.
L’infondatezza emerge anche in relazione alle seguenti ulteriori considerazioni :
il bando, come noto, costituisce la lex specialis della procedura concorsuale e come tale vincola sia l’amministrazione da cui promana (la quale è tenuta ad applicare, senza possibilità di deroga, le regole da esso prestabilite) sia gli aspiranti partecipanti al concorso. Tanto premesso, l’art. 2 del bando prevede espressamente il requisito del compimento dei quattro anni di effettivo servizio alla data del 31 dicembre 2000;
stante la puntuale previsione di bando, che, d’altra parte, ricalca la norma primaria di legge (art. 24 quater del d.P.R. n. 335 del 1982), non può prendersi in considerazione la circostanza, meramente fattuale, che la domanda di partecipazione al concorso sia stata presentata nel corso del 2005 (e precisamente in data 17 gennaio 2005) e che, pertanto, a quella data il ricorrente, riammesso in servizio in data 15 maggio 2003, avesse maturato 4 anni di effettivo servizio presso la Polizia di Stato;
parimenti, considerata la specifica previsione del bando che fa riferimento ad una precisa data (31 dicembre 2000) per il compimento dei quattro anni, non può essere favorevolmente considerata la circostanza che il ricorrente aveva prestato un (utile) periodo di servizio in data anteriore rispetto alla riammissione (in proposito, dalla documentazione depositata risulta che il sig. ….. ha conseguito la nomina ad agente scelto in data 20 novembre 1996);
peraltro, se si volesse valorizzare il requisito del servizio comunque espletato per un certo periodo di tempo e si ammettesse, in astratto, di poter superare il fatto che il ricorrente è stato assente dal servizio per circa tre anni (2000/2003) a seguito di dimissioni volontarie, si determinerebbero evidenti disparità di trattamento con i colleghi rimasti regolarmente in servizio i quali non hanno usufruito né dell’istituto delle dimissioni e né della successiva riammissione (che già si configurano come istituti disciplinati da norme eccezionali e di favore per il dipendente). La giurisprudenza è pacifica nell’affermare che, nel caso in cui il bando di concorso prescriva dei requisiti di ammissione, ove essi abbiano a mancare non è consentito ammettere alla competizione i concorrenti che ne siano carenti, incidendo una siffatta determinazione negativamente sull’interesse degli altri concorrenti in possesso di tutti i requisiti regolarmente prescritti. Le stesse considerazioni valgono anche nei casi, come quello di specie, in cui il ricorrente intende ampliare la previsione di legge e ricostruire il requisito in seguito ad operazioni di interpretazione estensiva e con evidenti forzature;
infine – poiché la nomina a vice sovrintendente si consegue con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze (art. 24 quater, comma 7, del citato d.P.R. 335/82) – si rileva che il ricorrente, comunque, non era in servizio alla data del 1 gennaio 2001;
in ultimo, l’Amministrazione, sia avuto riguardo all’ambito dei poteri autoritativi e discrezionali e sia considerate le inevitabili difficoltà e le tempistiche relative all’alto numero di partecipanti alle selezioni, può legittimamente procedere al controllo dei requisiti per la partecipazione al concorso anche in un momento successivo rispetto all’epoca di espletamento della procedura.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter,
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe n. 299/2006.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti sussistendone giusti motivi.
Dispone che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 21.12.2006.
PRESIDENTE Luigi Tosti ESTENSORE Maria Ada Russo