Concorso Allievi Agenti della Polizia di Stato Il Tar ammette idonei alla prova scritta alle selezioni.

    367

    Importante pronuncia in sede cautelare del Tar Lazio – Roma in merito allo scorrimento della graduatoria del concorso a 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato.
    La vicenda trae origine dal concorso bandito il 18 maggio 2017 per l’assunzione di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato;
    Il 26 maggio 2017, infatti, veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 Serie Speciale “Concorsi ed Esami” il bando di concorso per l’assunzione di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato.
    Dopo la prova scritta veniva formata la graduatoria di merito ed i vincitori venivano avviati, prima alla selezione fisico-psichico-attitudinale e poi al corso di formazione per Allievo Agente della Polizia di Stato al termine del quale venivano immessi in ruolo.
    Con D.Lgs. 29 maggio 2017, n.95 recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, venivano apportate una serie di modifiche ai Decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982 n.335 e 337, nonché al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, concernenti gli ordinamenti del personale dei diversi ruoli e carriere della Polizia di Stato.
    In particolare i suddetti requisiti per accedere alla carriera di Agente della Polizia di Stato venivano modificati come segue:
    • Età massima : 26 anni (invece di 30 anni) :
    • Titolo di studio: diploma di scuola superiore (invece di licenza media).
    Il 12.02.2019 veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la Legge 11.02.2019 n.12.
    Con detta legge, al fine di agevolare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai concorrenti provenienti dai ruoli delle Forze Armate viene confermato lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per l’assunzione di n.1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato.
    La legge in questione, tuttavia, prevede nuovi requisiti per l’arruolamento nella Polizia di Stato ed in particolare un’età inferiore ai 26 anni e il diploma.
    Tali requisiti secondo il principio di irretroattività della legge, possono essere applicati solo ai concorsi banditi successivamente alla data del 29.05.2017.
    In tal senso va rilevato ed evidenziato che l’8 novembre 2018, 459 idonei non vincitori e 30 ricorrenti (per un totale di 489 Allievi Agenti) ripescati dal concorso pubblico a 1148 posti attraverso lo scorrimento della graduatoria sono stati avviati alla frequenza del 204 corso di formazione per Agente della Polizia di Stato.
    In data 15.03.2019 veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale n.21. l’avvio del procedimento finalizzato all’assunzione di 1851 Allievi Agenti della Polizia di Stato sulla scorta dei nuovi requisiti (non aver superato 26 anni di età e diploma di scuola media superiore).
    Avverso detto provvedimento ricorrevano al Tar Lazio – Roma, alcuni aspiranti Allievi Agenti, i quali pur avendo superato la prova scritta con punteggi elevati si erano visti escludere per aver superato il (nuovo) limite di età di 26 anni.
    Gli stessi, rappresentati e difesi dagli Avvocati Pietro Barbaro e Mariagrazia Rua del foro di Reggio Calabria, che eccepivano una serie di illegittimità, chiedevano una declaratoria di annullamento degli atti impugnati ed, in particolare, del decreto di esclusione dalle selezioni fisico-psichico-attitudinale.
    I due professionisti, legali del Siulp (Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia) tra i motivi di ricorso comprendevano, tra l’altro, la violazione del principio del tempus regit actum, la violazione delle regole del bando di concorso vigenti al momento della pubblicazione dello stesso, l’illogicità, la contraddittorietà, l’ingiustizia manifesta e la disparità di trattamento nonché la perdita di chance.
    La Sezione I quater del Tar Lazio – Roma con il decreto n.92592/2019 dell’ 8 maggio u.s. rilevato che le prove alle quali in sostanza i ricorrenti che chiedono di essere ammessi sono calendarizzate a partire dall’8 maggio e dunque quantomeno per alcuni di essi in epoca antecedente l’esame in sede collegiale della domanda cautelare disponeva l’ammissione con riserva dei ricorrenti all’espletamento delle prove fisico-psichico-attitudinali in corso di svolgimento.
    Roma 09 Maggio 2019

    Advertisement