Conduzione autoveicoli: i dipendenti Ps devono tener conto delle particolari situazioni della strada e del traffico – Corte dei Conti sent. n. 108/2004 del 17/02/2004

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Ultimo aggiornamento 22/07/2013

Conduzione autoveicoli: i dipendenti Ps devono tener conto delle particolari situazioni della strada e del traffico.

Così ha stabilito la Corte dei Conti che ha ribadito come gli addetti alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici di proprietà della pubblica amministrazione, debbono tener conto delle particolari situazioni della strada e del traffico e di ogni altra speciale circostanza di qualsiasi natura, per adeguare ad essa la propria condotta di guida. Sent. 108/2004 – Sezione prima giurisdizionale centrale di appello

 

Corte dei Conti, sezione prima giurisdizionale centrale di appello, sent. n. 108/2004 del 17/02/2004 – dep. 16/03/2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei conti

Sezione prima giurisdizionale centrale di appello

composta dai seguenti magistrati:

dott. Claudio DE ROSE Presidente

dott. Francesco PEZZELLA Consigliere

dott. Antonio VETRO Consigliere

dott. Rocco DI PASSIO Consigliere relatore

d.ssa Piera MAGGI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello, iscritto al n. 16803 del registro di segreteria, proposto dal Sig. ……………….., rappresentato e difeso dall’avv. ………………….; avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione MOLISE n. 229 del 4.7.2002, depositata il 26.9.2992 e nei confronti del Procuratore generale presso la Corte dei conti;

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 17.2.2004, il consigliere relatore e il P.M. di udienza dott. Antonio CIARAMELLA; non presente parte appellante;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l’impugnata sentenza, l’appellante è stato condannato al risarcimento del danno di € 2.000,00, compreso rivalutazione monetaria, ma con interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo, per il danneggiamento subito da autovettura di proprietà dell’amministrazione dell’interno, di cui era alla guida.

Secondo il primo Giudice, egli, nella sua qualità di agente della Polizia di Stato, il giorno 2.2.2001, circa alle ore 3, alla guida di autovettura dell’amministrazione, in servizio di vigilanza stradale, nel percorrere la S.S. n. 87 in direzione di Campobasso, all’uscita della galleria Lama, per il ghiaccio sulla carreggiata, sbandava, andando ad urtare il muro di sostegno del tunnel successivo.

Il convenuto, sulla base della relazione amministrativa, in data 27.8.2001, ha adottato una condotta di guida del convenuto non adeguata alla situazione di tempo e di luogo, poiché egli conosceva il rischio che derivava dalla formazione di ghiaccio sulla carreggiata. Egli “in presenza delle condizioni di tempo e di luogo, avrebbe dovuto percorrere quel tratto di strada con particolare prudenza, non sussistendo, tra l’altro, motivi di urgenza per mantenere un’andatura certamente sostenuta e superiore a quella consentita dalla situazione contingente”.

E’, però, esercitato il potere riduttivo “in considerazione delle rischio collegato alle funzioni svolte dall’agente di polizia e riconducibile, su un piano strettamente soggettivo, all’attività della pubblica amministrazione e istituzionalmente a carico della stessa”.

L’appellante rileva che l’incidente si è verificato nell’espletamento di un servizio di istituto (pattugliamento stradale), in una situazione del tutto particolare ed imprevista, che non gli ha consentito alcuna possibilità di evitare l’accaduto. Infatti, dai rilievi condotti dei carabinieri intervenuti in loco, non vi sono elementi per far ritenere che egli tenesse una velocità elevata nell’effettuazione del servizio ed anzi imputano il verificarsi del sinistro all’esclusiva presenza di una sottilissima lastra di ghiaccio la cui presenza non era segnalata e non era prevedibile, dato che il precedente tratto stradale era solo umido; il tratto di strada interessato era posto in posizione altimetrica inferiore rispetto a quella già percorso, che era solo umido, e pertanto nulla poteva far presagire la presenza di ghiaccio; il tratto stradale era ghiacciato per circa 100 metri ed era privo di illuminazione; i vigili del fuoco intervenuti sul posto indicano nel loro rapporto che la causa dell’incidente è addebitabile alla presenza di ghiaccio; l’istruttoria amministrativa, mette in rilievo, nella relazione datata 7.7.2001 n. 427, che per l’incidente non sono ravvisabili responsabilità dolose né di colpa grave ascrivibile al conducente e precisa che lo stesso, essendo da poco giunto nel distaccamento di Larino, non conosceva le problematiche connesse al pattugliamento in alta montagna; lo stesso dirigente riconosce che la sostituzione dell’autovettura era stata autorizzata e che la sostituzione nella conduzione del veicolo è prassi dettata da esigenze di sicurezza; che la lunghezza del tratto da pattugliare era notevole rispetto al tempo a disposizione e necessitava quindi di una andatura sostenuta e che le zone di pattugliamento variavano da una zona litoranea ad una di alta montagna con caratteristiche climatiche differenti. Il veicolo, al momento dell’impatto, aveva la stessa velocità che aveva all’inizio del tratto del tratto ghiacciato, e la rotazione del veicolo è stata causata dalla semplice diminuzione di pressione sul pedale dell’acceleratore o anche alla lieve pressione sul pedale del freno e non all’alta velocità; le conseguenze del sinistro non sono univoche e tali da poter determinare l’effettiva velocità: infatti il veicolo ha impattato contro lo spigolo di una galleria priva di dispositivi di sicurezza e pertanto la forza cinetica è stata assorbita per intero dal veicolo e quindi anche un mezzo a modesta andatura avrebbe potuto comportare le conseguenze riscontrate. Non era prevedibile da parte del convenuto la formazione di ghiaccio, poiché egli aveva svolto servizio nella zona nel mese di luglio e che non avendo svolto altro servizio sul tratto stradale in questione, si trovava per la prima volta ad affrontare quelle condizioni metereologiche. Egli non poteva preliminarmente immaginare che in quel tratto di strada potesse formarsi del ghiaccio, anche nella considerazione che esso era in basso rispetto a quello già percorso e posto nelle immediate vicinanze dell’abitato di Campobasso. L’inchiesta amministrativa non è stata condotta con approfondimenti sulla forza d’urto con cui è avvenuto l’impatto e in relazione alla verifica dei tempi di percorrenza tra di Bojano, l’ultima sosta, e il luogo del sinistro che avrebbe consentito, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, di verificare la velocità media mantenuta nel tratto stradale; in subordine, si prospetta la possibilità che l’incidente possa essere stato causato anche da un improvviso ed inaspettato colpo di sonno patologico del guidatore.

In conclusione si chiede che la sentenza appellata venga riformata nel senso della dichiarazione di esonero da responsabilità dell’appellante.

Il procuratore generale, nelle sue conclusioni, premesso che la relazione dei carabinieri si limita a rappresentare la dinamica del sinistro e le condizioni dell’area ma non si esprime sulle cause dell’incidente né sulla presumibile velocità del veicolo, concorda con il primo Giudice circa il riscontro dell’elemento soggettivo della colpa grave, connessa all’eccesso di velocità e alla prevedibilità dell’evento (formazione di lastre di ghiaccio sul manto stradale).

In conclusione chiede il rigetto del gravame proposto.

Nell’udienza di discussione, il P.M. di udienza ha ulteriormente esplicitato le argomentazioni svolte nell’atto scritto.

MOTIVAZIONE

Ai sensi dell’art. 1 della legge 31.12.1962 n. 1833 e dell’art. 1 comma 1 della legge 14.1.1994 n. 20, gli appartenenti alla Polizia di Stato, addetti alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici di proprietà della pubblica amministrazione i quali, nell’esercizio di tali attribuzioni, cagionino un danno all’amministrazione dello Stato, sono tenuti al risarcimento, nel caso di danno arrecato per dolo o colpa grave.

Gli stessi, nello svolgimento dell’attività di guida delle vetture delle amministrazioni di appartenenza, sono tenuti all’integrale osservanza della normativa concernente la circolazione stradale.

In particolare, debbono tener conto delle particolari situazioni della strada e del traffico e di ogni altra speciale circostanza di qualsiasi natura, per adeguare ad essa la propria condotta di guida (giurisprudenza costante di questa Corte e della Corte di cassazione, fra le tante, Cassaz. sez. IV: n. 1547 del 26.2.1981, n. 8644 del 9.1O.1981, n. 6723 del 14.7.1983, n. 9692 del 16.11.1983, n. 1O3O5 dell’1.12.1983, n. 6O21 del 2O.4.1989) e debbono osservare non solo le regole giuridiche della circolazione stradale, ma anche le generali norme di prudenza, diligenza e perizia (Corte dei conti, giurisprudenza costante, per tutte, sez. I, n. 51 del 15.7.1967).

Nella fattispecie, l’appellante, in servizio di istituto di “pattugliamento” stradale, non risulta che, nelle condizioni ambientali date, abbia improntato la propria condotta di guida al non rispetto delle norme giuridiche disciplinanti la circolazione stradale e delle normali regole di prudenza e diligenza, che debbono improntare il comportamento di ogni conducente di autovettura. In particolare, in quelle condizioni di tempo e di luogo – repentino passaggio da condizioni del manto stradale quasi normali ad altre caratterizzate da “chiazze” ghiacciate – non risulta che abbia adottato un’ingiustificata alta velocità (nota del Compartimento della polizia stradale dell’Aquila n. 427 del 7.8.2001); la situazione oggettiva esistente, comunque avrebbe potuto provocare lo “scivolamento” della vettura, sull’imprevedibile manto ghiacciato, anche a ridotta andatura; l’improvvisa apparizione dell’imprevista situazione stradale comporta inevitabilmente, nel guidatore non abituato a confrontarsi normalmente, come nella specie, con quell’evento, genera il momento di incertezza che comporta operazioni (improvvisa decelerazione o colpo di freno) che sottraggono al controllo, anche del guidatore più accorto, il mezzo al quale sono alla guida.

Nella specie, non si può ravvisare nella condotta di guida dell’appellante quella eclatante insensibilità all’osservanza delle norme sulla circolazione e l’assenza di quel minimum di perizia e prudenza che ogni conducente deve avere (Corte conti, Sez. II, n. 52 del 13.3.1989), che configura l’ipotesi della colpa grave.

Pertanto, l’appello deve ritenersi meritevole di accoglimento.

Trattandosi di appello accolto, sono nulle le spese di primo e secondo grado di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti – Sezione prima giurisdizionale centrale di appello, accoglie l’appello indicato in epigrafe e, in riforma della sentenza appellata, assolve il Sig. …………… dalla domanda attrice.

Nulla per le spese di primo e secondo grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 17 febbraio 2004.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Rocco DI PASSIO F.to Claudio DE ROSE

 

Depositata in segreteria il 16/3/2004

IL DIRIGENTE

F.to Maria FIORAMONTI

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