La legge di bilancio 2021 ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti, introdotte in via sperimentale con la legge 28 giugno 2012, n. 92, si applicano anche alle nascite e alle adozioni o affidamenti avvenuti nel 2021.
Al riguardo, la circolare dell’Inps dell’11 marzo 2021 n. 42, chiarisce che la durata del congedo obbligatorio per il 2021 è stata ampliata da sette a dieci giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia del minore, e anche nel caso di morte perinatale del figlio.
In caso di nascite e adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2020, ai padri lavoratori dipendenti spettano sette giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2021. In generale, per i congedi, devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative.
Dovranno presentare domanda all’Istituto solo i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’Inps.
Invece, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.
L’INPS chiarisce che rimangono comunque valide le indicazioni della circolare n 40/2013, ricordando, infine, che è possibile usufruire del congedo entro 5 mesi anche nel caso di figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso); e di decesso del figlio nei dieci giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita). Il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso