Congedo biennale con Legge 104: residenza, domicilio o dimora temporanea?

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Un nostro iscritto ci chiede se per ottenere il congedo retribuito di due anni per assistere un genitore disabile sia necessario chiedere la residenza temporanea oppure basta l’autocertificazione del domicilio.

L’articolo 42 legge 151 2001, per il congedo biennale dei caregiver prevede come necessaria la convivenza con il parente al quale si presta assistenza.

A tal proposito la normativa parla di parenti conviventi con l’unica eccezione dei genitori, che invece possono ottenere il congedo per assistere i figli anche non conviventi.

Ci sono però dei provvedimenti di prassi che ammettono altre possibilità. In particolare, la circolare 1/2012 del Dipartimento della Funzione pubblica, precisa che, al fine di agevolare l’assistenza della persona disabile, il requisito della convivenza potrà ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea.

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Per fruire del permesso biennale bisogna, quindi, spostare la residenza oppure chiedere la dimora temporanea che prevede una procedura specifica. Occorre considerare che la dimora temporanea può valere al massimo per un anno; quindi, può essere più conveniente spostare la residenza.

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