Un nostro affezionato lettore ci chiede chiarimenti sul congedo biennale per assistenza a disabili. In particolare chiede se detto istituto può essere utilizzato dal disabile stesso.
Al riguardo occorre operare una distinzione fondamentale tra due tipologie di congedo.
La prima tipologia consiste nel permesso biennale previsto dall’articolo 42 comma 5 e seguenti del dlgs 151/2001, che può essere utilizzato solo dal caregiver, ovvero dal parente che fornisce assistenza al disabile. Non è dunque prevista la possibilità che il lavoratore portatore di handicap chieda questo tipo di congedo per se stesso.
La normativa richiamata riserva la possibilità di avvalersi dell’istituto:
- al coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità;
- al padre o la madre anche adottivi in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
- a uno dei figli conviventi n caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi;
- a uno dei fratelli o sorelle conviventi in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi.
La durata complessiva non può superare i due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa del Caregiver e la persona da assistere non deve essere ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza.
Il congedo non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona.
Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l’altro genitore non può fruire di alcuno dei benefici di cui all’articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.
Per quel che concerne il trattamento economico, durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.
I periodi di congedo non rilevano ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
Il lavoratore disabile può, invece, chiedere per se stesso e usufruire dell’ulteriore tipologia di congedo biennale, prevista dall’articolo 4 comma 2 della legge 53/2000, in base al quale “I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Detto congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali e il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria”.