Congedo ordinario maturato e non goduto – Transito Civile – Polizia

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Transito nei ruoli dell’Amministrazione Civile dell’Interno di personale della Polizia di Stato – Congedo ordinario maturato e non goduto

Con circolare N. Prot. 750.uff6/monetizzazione prot. 0025592 del 26 marzo 2025, la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria del Dipartimento della P.S. ha comunicato che il Consiglio di Stato, con alcune significative sentenze relative a dipendenti della Guardia di Finanza divenuti inidonei al servizio e transitati nei ruoli civili del Ministero dell’Economia e delle Finanze, senza aver esaurito tutte le ferie precedentemente maturate, ha reiteratamente sancito che, trattandosi di passaggio nei ruoli della stessa (ed immutata) Amministrazione di appartenenza, tale personale ha diritto soltanto alla fruizione e non anche alla monetizzazione del congedo ordinario accumulato e non goduto ante transito nei ruoli civili (cfr. Cons. Stato, Sez. II, sentenze 27.12.2023, nr. 11254, 4.12.2023, nr. 10445 e 13.11.2023, nr. 9716)”

Al riguardo, il competente Dipartimento per l’Amministrazione Generale per le politiche del personale dell’Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e finanziarie, interessato, per le valutazioni e le determinazioni di competenza, ha di recente comunicato che – anche a seguito di conforme parere acquisito presso l’Avvocatura Generale dello Stato in merito1 – si rende necessario uniformarsi al citato orientamento giurisprudenziale, disponendo affinché i dipendenti transitati possano godere delle ferie ancora spettanti presso i nuovi Uffici, in luogo della richiesta monetizzazione.

Pertanto, non potrà essere più riconosciuta la monetizzazione delle ferie maturate e non godute da parte del personale già transitato o che transiterà nei ruoli dell’Amministrazione Civile dell’Interno, poiché stesso dovrà essere, invece, garantita la possibilità di fruite di tali ferie negli Uffici di nuova destinazione, nei termini e secondo le indicazioni che in merito saranno fornite direttamente dal Dipartimento competente.

L’Avvocatura dello Stato ha confermato quanto sostenuto dal Consiglio di Stato, ritenendo che “il transito nei ruoli civili non è assimilabile ad una nuova assunzione, postulando al contrario una continuità del rapporto di impiego e ponendosi come ordinaria prosecuzione dello stesso”. L’Avvocatura dello Stato ha precisato che per quanto riguarda il diritto alle ferie non godute, né il cambio di status né il passaggio in un altro ruolo organico, possono impedire la fruizione delle ferie successivamente al transito, in quanto tale diritto è costituzionalmente garantito dall’art. 36 della Costituzione.

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