Con nota n. 555/V-RS/Area 2 A/0l/137 prot. 0011485 del 30 maggio 2024, l’Ufficio Relazioni sindacali del Dipartimento della P.S., a seguito delle richieste di chiarimenti della nostra Segreteria Nazionale (nota del 1° febbraio 2024 pubblicata sul n. 5 del 3 febbraio 2024 di questo notiziario), ha rappresentato che la Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha comunicato che “la tematica, proprio alla luce delle novità da ultimo introdotte dalla legge di bilancio per il 2024, è stata nuovamente portata all’attenzione dell’Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico (I.G.O.P.)
In tale sede, in particolare, la Direzione centrale in parola – che aveva già chiesto delucidazioni al medesimo Organismo in occasione dell’estensione apportata con la legge di bilancio 2022 – ha evidenziato la circostanza per la quale, sebbene la possibilità di imputare 45 giorni di congedo parentale al congedo straordinario consenta al personale della Polizia di Stato di mantenere il trattamento economico intero, in luogo del trattamento all’80% e, poi, al 60% previsto dall’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, come da ultimo riformulato, l’elevazione retributiva prevista da quest’ultima disposizione copre un periodo più ampio (due mesi).
Al riguardo l’ Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico (I.G.O.P.), con nota del 27 marzo u.s., ha rappresentato che, ” in continuità con il precedente orientamento espresso sulla materia, si ritiene che per il personale di cui trattasi gli indicati benefici previsti dal novellato articolo 34 (80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e 60 per cento della retribuzione — ovvero 80 per cento per il solo 2024 — nel limite massimo di un ulteriore mese) debbano ritenersi assorbiti per i primi 45 giorni dal più favorevole trattamento (congedo straordinario con retribuzione intera) previsto in sede negoziale, ferma restando l’applicazione dell’ulteriore beneficio del 60 per cento della retribuzione (ovvero dell’80 per cento per il solo anno 2024) introdotto dal più volte richiamato l’art. 1, comma 1 79, della legge 213/2023, per l’eventuale residuo periodo di fruizione del congedo parentale (15 giorni) nell’arco temporale di massimo due mesi considerato da detta norma, non essendo previsto per tale periodo un trattamento più favorevole in sede negoziale. Nondimeno, l’I.G.O.P. ha ritenuto di interessare sulla tematica anche il Dipartimento della funzione pubblica, del cui parere si è tutt’ora in attesa, considerato che la questione assume carattere più generale, interessando anche il personale delle altre Forze di polizia e le Forze armate destinatarie di analoga disposizione, ed attesa la natura dei benefici di cui trattasi”. La nota fa riserva di comunicare ulteriori elementi.