A beneficio di chi ci ha chiesto chiarimenti in ordine al significato del concetto di residenza in relazione al diritto alla fruizione del congedo straordinario per assistenza disabili ribadiamo che nella maggior parte dei casi è necessario che il caregiver ed il disabile abbiano la stessa residenza proprio a causa della natura di cura e assistenza continua che il congedo prevede.
Non è prevista flessibilità sulla vicinanza all’abitazione della persona da assistere. Il requisito della convivenza sussiste quando il caregiver e il parente da assistere vivono allo stesso numero civico. In tal senso dispone la circolare del ministero del Lavoro (3884/2010), che rappresenta il documento di interpretazione autentica di quanto previsto dalla legislazione di riferimento (commi 5 e 5-bis dell’articolo 42 dlgs 151/2001).
La convivenza sussiste quando il disabile e il soggetto che lo assiste hanno residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi.
Quindi, il fatto che si viva nelle vicinanze del soggetto da assistere non soddisfa questo requisito e pertanto è necessario spostare la residenza se si vuole avere accesso al beneficio.
Una sentenza della Corte costituzionale permette di spostare la residenza successivamente alla presentazione della domanda ma, nel momento in cui si inizia ad utilizzare l’istituto, deve già essere effettiva la convivenza.
Eventualmente, è possibile chiedere la residenza temporanea, che potrebbe andare incontro all’esigenza, per mantenere il requisito della prima casa dove si abita.