Congedo straordinario per gravi motivi e permesso retribuito annuale di 3 Giorni

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Il congedo straordinario per gravi motivi e il permesso retribuito annuale di tre giorni previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53

Al di fuori delle ferie, riposi o di altre assenze di carattere ordinario, il dipendente può incorrere in situazioni particolari che possono legittimare la mancata prestazione di lavoro.

Le assenze per motivi diversi da quelli ordinari rientrano, in gran parte, nell’istituto del congedo straordinario disciplinato dall’articolo 37 del D.P.R. 10/01/1957 (T.U. degli impiegati civili dello stato) nonché dall’articolo 15 del D.P.R. 31/07/95 n. 395 (contratto di lavoro primo quadriennio normativo Polizia) che ha recepito i dettami imposti dall’articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (finanziaria 1993), come interpretato, modificato e integrato dall’articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Vi sono, poi, specifiche previsioni di congedi e permessi speciali contenute in disposizioni legislative e contrattuali.

Esistono, pertanto, diverse tipologie di congedo straordinario che possiamo così riassumere: per infermità, donazione di organi, matrimonio, trasferimento, cure termali, gravi motivi, borse di studio e corsi di specializzazione, esami scolastici e prove di concorso, dottorato di ricerca, riservato ai medici della Polizia di Stato, per gravi e documentati motivi famigliari. Vi sono, poi, altre tipologie di assenze straordinarie come il permesso annuale retribuito di 3 giorni, permesso retribuito per donazione di midollo osseo, permesso breve.

Per queste ragioni, quando si presenta la necessità di assentarsi per una causa riconducibile nella sfera degli eventi straordinari, occorre scegliere l’istituto specificatamente adatto alle esigenze del proprio caso indicando la fonte normativa nella formalizzazione dell’istanza, per non incorrere in confusioni che potrebbero pregiudicarne l’accoglimento.

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In proposito, è utile far presente come alcuni istituti abbiano caratteristiche particolari rispetto ad altri (ad esempio, il permesso retribuito annuale di tre giorni previsto dall’articolo 4, comma 1, della Legge 8 marzo 2000, n. 53, non contempla la possibilità di essere utilizzato in caso di decesso o di documentata grave infermità di un affine e che, rispetto al congedo straordinario per gravi motivi, l’istituto previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge 53/2000 prevede, al comma 4 la possibilità, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, di concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa).

Fatta questa premessa riteniamo utile soffermarci sul congedo straordinario per gravi motivi e sul permesso ex articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, allo scopo di enuclearne caratteristiche e differenze.

La concessione dei giorni spettanti al personale, nell’ipotesi di eventi e cause particolari, prima dell’entrata in vigore della legge 53/2000, era riconducibile esclusivamente all’istituto del congedo straordinario per gravi motivi, di cui all’articolo 37 del D.P.R. 3/57 e successive modifiche e integrazioni, in relazione alla cui applicazione il Dipartimento ha emanato le circolari n. 333-A/9817.B (4) del 15 aprile 1986 e n. 333-A/9807.F.4 del 30 marzo 1999, contenenti disposizioni attuali e vigenti.
Si tratta di un istituto di natura residuale e discrezionale, nel senso che ai fini della sua concessione l’Ufficio è tenuto a operare una valutazione nel merito dell’istanza del dipendente, contemperando le esigenze poste a fondamento della richiesta con quelle di servizio.

In proposito va rilevato che, come previsto dall’articolo 37 del D.P.R. n. 3/1957, detto congedo è concesso “in base a motivato rapporto del capo dell’ufficio” al quale, dunque, spetta una preventiva valutazione di merito.

Circa la natura dei gravi motivi, questi comprendono tutte le ipotizzabili e rilevanti ragioni soggette, beninteso, al sindacato e all’apprezzamento dell’Amministrazione, che impediscono al dipendente la prestazione del servizio.

La circolare 333-A/9807.F.4 del 30 marzo 1999, esplicita, a titolo meramente esemplificativo alcuni parametri di riferimento per la valutazione delle istanze:

  • la valutazione va effettuata tenendo conto non solo delle necessità del dipendente, ma anche delle esigenze di servizio;
  • la motivazione addotta deve essere precisa e circostanziata in ordine all’effettiva gravità della situazione per cui si richiede il congedo;
  • occorre considerare, nella valutazione, una serie di circostanze concorrenti e che caratterizzano le varie situazioni rinvenibili nella pratica applicazione come ad es. la congruità del congedo richiesto rispetto alla motivazione; la composizione del nucleo familiare del richiedente, l’esistenza di parentela nella sede di servizio, e così via.

La circolare Ministeriale n. 333/800/9817.B del 15 aprile 1986 indica ulteriori criteri ai quali occorre attenersi per la concessione del congedo straordinario:

  1. per decesso del coniuge, di figli, dei genitori, dei suoceri, dei fratelli e sorelle, dei cognati, giorni 8 se nell’ambito della regione di servizio; giorni 10 se fuori della regione di servizio;
  2. per grave pericolo di vita degli stessi famigliari precedentemente indicati, giorni 4 se nell’ambito della regione di servizio; giorni 6 se fuori della regione di servizio;
  3. per assistere il coniuge, i figli, i genitori qualora non sia possibile provvedere altrimenti e venga prodotta documentata richiesta, per il numero dei giorni richiesti dall’interessato;
  4. per altri gravi e documentati motivi che impediscano di prestare servizio, il dipendente può chiedere il numero dei giorni strettamente necessario fermo restando il limite massimo complessivo.

I termini indicati devono intendersi sempre come limite massimo all’interno del quale il periodo da concedere deve essere discrezionalmente stabilito dall’Amministrazione in base alle reali esigenze del dipendente. Poiché tale valutazione è strettamente correlata alla peculiarità della fattispecie concreta, è indispensabile allegare all’istanza una esauriente documentazione. L’eventuale accoglimento potrà essere anche parziale, purché debitamente e adeguatamente motivato.

Ai fini della individuazione dei gradi di parentela e affinità, ricordiamo che la parentela è il rapporto giuridico che intercorre fra persone che discendono da uno stesso stipite quindi legate da un vincolo di consanguineità.

Sono parenti in linea retta le persone che discendono l’una dall’altra (genitore-figlio). Sono parenti in linea collaterale coloro che, pur avendo uno stipite comune (ad esempio il padre o il nonno), non discendono l’una dall’altra (fratelli o cugini). Nella linea retta il grado di parentela si calcola contando le persone sino allo stipite comune, senza calcolare il capostipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti sino allo stipite comune (da escludere) e da questo discendendo all’altro parente.
La legge (salvo che per alcuni effetti determinati) non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado. Ricordiamo infine che i coniugi (legati da rapporto di coniugio) non sono né parenti, né affini. Durante il periodo di congedo straordinario per gravi motivi spetta il trattamento economico previsto dall’articolo 40, primo comma, del D.P.R. 3/1957.

Col contratto di lavoro relativo al secondo quadriennio normativo, recepito e reso esecutivo dal D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 è stato introdotto il diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sostenute e documentate, in caso di concessione di congedo straordinario per gravi motivi per il personale inviato in missione collettiva all’estero.

Con l’introduzione dei permessi retribuiti di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 53/2000, il legislatore ha inteso riconoscere ai lavoratori un nuovo beneficio che ha sostanziale diversità di disciplina rispetto al congedo straordinario per gravi motivi atteso che i tre giorni di permesso retribuito sono di diritto, mentre il congedo straordinario è rimesso alla discrezionalità del dirigente.

Peraltro va sottolineato che, pur essendo entrambi gli istituti fruibili, non è possibile chiedere di beneficiarne contemporaneamente per fronteggiare la medesima situazione familiare.
In tale caso, sono rimesse alla valutazione del dirigente dell’ufficio, nell’ambito della normativa contrattuale che presiede al rapporto di lavoro del personale della Polizia di Stato, le modalità di applicazione del beneficio in relazione alle effettive esigenze di servizio.

Con la circolare 333-A/9807.F.4 del 28.10.2005, sono stati dettati i criteri cui far riferimento per la concessione dei permessi in argomento:

  1. nell’ipotesi di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, non è richiesta la convivenza dell’interessato con il familiare;
  2. nel caso di decesso o di documentata grave infermità di un soggetto componente la famiglia anagrafica, invece, è richiesta la convivenza che deve risultare da certificazione anagrafica, ovvero da una dichiarazione di responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000;
  3. il richiedente deve comunicare all’ufficio l’evento che legittima il beneficio e precisare i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o dalla necessità di provvedere a conseguenti, specifici interventi terapeutici;
  4. nel computo delle giornate di permesso retribuito non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi;
  5. i permessi in argomento sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone handicappate di cui all’articolo 33, della legge 104/92.

Nell’ipotesi di decesso, il dipendente dovrà documentare l’evento con idonea certificazione, ovvero nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.

La grave infermità, invece, deve risultare da idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata entro cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa.

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