Congedo straordinario per trasferimento: concessione subordinata alla sussistenza di esigenze di riorganizzazione familiare. Il Consiglio di Stato, con questa sentenza, sostiene che l’art. 15 del d.P.R. n. 395/1995 non vincola la concessione del predetto beneficio ad una distanza minima tra sedi di servizio, ma subordina il beneficio alla sussistenza di esigenze di riorganizzazione familiare.
Cons. Stato, sez. VI, sent. nr. 297/07 del 28.11.2006 – dep. 26.01.2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 297/07
Reg.Dec.
N. 4378 Reg.Ric.
ANNO 2002
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dal Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;
contro
il Sig……………………, non costituitosi in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione I, n. 2624/2001;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 28-11-2006 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.
Udito l’Avv. dello Stato Tortora;
Visto l’art. 26, ultimo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000 n. 205;
Rilevato che con l’impugnata sentenza è stato accolto il ricorso proposto dal Sig…………………, sovrintendente capo della Polizia di Stato, avverso il diniego di concessione del congedo straordinario per trasferimento;
Rilevato che il Ministero dell’interno ha proposto ricorso in appello, deducendo la violazione dell’art. 15 del d.P.R. n. 395/1995 e sostenendo che la minima distanza tra la nuova sede di servizio e quella vecchia non giustificava la concessione del congedo straordinario, tenuto anche conto della mancata rappresentazione di esigenze di riorganizzazione familiare;
Ritenuto che il ricorso in appello è infondato, in quanto il citato art. 15 non vincola la concessione del congedo straordinario per trasferimento ad una distanza minima tra sedi di servizio, ma subordina il beneficio alla sussistenza di esigenze d riorganizzazione familiare;
Considerato che con l’impugnato provvedimento l’amministrazione si era limitata a negare il congedo per la mancata rappresentazione di tali esigenze, mentre il ricorrente aveva indicato esigenze di riorganizzazione connesse con l’accompagnamento dei figli a scuola;
Ritenuto, quindi, che, come rilevato dal Tar, l’impugnato diniego è illegittimo, non avendo l’amministrazione fornito alcuna motivazione circa l’insussistenza delle esigenze rappresentate dal proprio dipendente;
Ritenuto che il ricorso in appello deve essere respinto e che nulla deve essere disposto per le spese in assenza di costituzione della parte appellata.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 28-11-2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Claudio Varrone Presidente
Luciano Barra Caracciolo Consigliere
Lanfranco Balucani Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Roberto Chieppa Consigliere Est.
Presidente
f.to Claudio Varrone
Consigliere Segretario
f.to Roberto Chieppa f.to Annamaria Ricci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il………………26/01/2007……………….
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
per Il Direttore della Sezione
f.to Giovanni Ceci