Conguagli fiscali e previdenziali di fine anno in cedolino

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Nella busta paga di dicembre o di gennaio alcuni di noi troveranno dei conguagli a debito o a credito.

Questo perché i datori di lavoro in qualità di sostituti d’imposta devono effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno sulla contribuzione per i lavoratori e degli elementi variabili della retribuzione. Si tratta di un ricalcolo di imposte IRPEF e contributi INPS dovuti da dipendenti e collaboratori (ma è lo stesso per i pensionati che ad esempio hanno l’INPS come sostituto d’imposta) sulla base del reddito effettivamente percepito nell’anno d’imposta, quindi nel mese di dicembre. Tale operazione, tra l’altro, comporta l’adeguamento delle trattenute delle successive buste paga.

Dal momento che il conguaglio fiscale di fine anno può essere effettuato entro il 28 febbraio dell’anno successivo, entro tale data è anche possibile da parte del sostituto di imposta anche la correzione di eventuali errori nei conguagli già effettuati (riapertura del conguaglio).
Il “conguaglio fiscale” è in definitiva il calcolo delle imposte Irpef e delle addizionali dovute dal lavoratore o dal pensionato che il datore di lavoro o sostituto d’imposta è tenuto ad effettuare al termine di ogni anno solare.

Il conguaglio viene effettuato tra le ritenute d’acconto operate mensilmente nel corso dell’anno solare precedente e l’imposta effettivamente dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti erogati (trattamento economico fondamentale e accessorie) nell’anno precedente.
In sede di conguaglio fiscale vengono determinate le ritenute addizionali a carico del contribuente e viene effettuato anche il conguaglio per i contributi previdenziali. Dalle operazioni di calcolo e pagamento può risultare:

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  • un credito a favore del dipendente, se l’imposta complessivamente dovuta è inferiore al totale delle ritenute già operate nei singoli periodi di paga; in questo caso le maggiori ritenute applicate nell’anno sono rimborsate direttamente al dipendente amministrato nel mese del conguaglio
  • un debito, se l’imposta complessivamente dovuta è superiore al totale delle ritenute già operate nei singoli periodi di paga; anche in tal caso le ritenute a debito sono trattenute nel cedolino del mese del conguaglio.

Per il personale in servizio ma per il quale lo stipendio relativo alla mensilità di febbraio non è stato emesso per motivazioni diverse (part-time verticale, aspettativa, ecc.) l’eventuale conguaglio a debito viene indicato nella Certificazione Unica (CU) al punto 168 -IRPEF, con versamento all’erario da effettuare da parte del dipendente; mentre le risultanze a credito vengono corrisposte con emissione speciale effettuata generalmente entro il mese di giugno dell’anno in corso.

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