Cons. di Stato sent. 5865/2011

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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 6998/2011, proposto da:

Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

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contro

XXXX, rappresentato e difeso dagli avv. XXXX, XXXX, con domicilio eletto presso XXXX in XXXX;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione I n. 1100/2011.

 

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2011 il Cons. Marco Lipari e uditi per le parti gli avvocati Mazzola su delega di Finardi e dello Stato Cesaroni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Il presente giudizio può essere definito nel merito.

1. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso proposto dall’attuale appellato, primo dirigente della Polizia di Stato, per l’annullamento del provvedimento con cui l’interessato era stato collocato a riposo, per avere raggiunto il limite di età di sessanta anni, previsto dalla normativa speciale per l’amministrazione di appartenenza, a decorrere del 1 giugno 2011.

2. Secondo il TAR, deve trovare applicazione la previsione dell’articolo 12, comma 1, della legge n. 78/2011, convertito nella legge 122/2011, in forza del quale “i soggetti che a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all’età di cui all’articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:

a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti (…).”

Pertanto, a dire della pronuncia impugnata, il ricorrente va collocato a riposo con decorrenza dall’anno successivo a quello del compimento dell’età di sessanta anni (1 giugno 2012), permanendo in servizio fino all’età di sessantuno anni.

3. L’amministrazione contesta la decisione e chiede il rigetto del ricorso di primo grado, mentre l’appellato resiste al gravame.

4. L’appello è fondato.

Il collegio deve confermare quanto osservato nella propria ordinanza cautelare n. 4062/2011 (con la quale si sono indicati gli aspetti problematici sui quali le parti erano invitate a dedurre; il che non è avvenuto se non in forma orale all’odierna camera di consiglio).

Infatti, “nella disciplina del pubblico impiego, il conseguimento del diritto alla pensione e la cessazione dal servizio per limiti di età sono fenomeni distinti ed autonomi, nel senso che è ben possibile che un impiegato consegua il diritto alla pensione – ossia ne abbia maturato i requisiti di anzianità contributiva, etc. – prima del limite di età (fermo restando che la pensione non sarà goduta sino a che sia in corso il rapporto di servizio) e viceversa è possibile che taluno cessi dal servizio per limiti di età senza aver maturato il diritto alla pensione (tanto è vero che in casi del tutto particolari apposite norme hanno consentito, a titolo di eccezione, di prolungare il servizio fino al conseguimento del diritto al minimo, o rispettivamente, al massimo della pensione: cfr. ad es. legge n. 477/1973, art. 15)”.

5. Nella vicenda in esame la normativa invocata dall’appellante è finalizzata unicamente a dettare una nuova regolamentazione della decorrenza del diritto a pensione, per evidenti ragioni di contenimento della spesa pubblica (e anche di disincentivo al collocamento volontario a riposo in anticipo rispetto ai limiti di età), senza in alcun modo toccare la disciplina della cessazione dal servizio per limiti di età, prevista per il personale pubblico, né alterare la previsione speciale che fissa all’età anagrafica di sessanta anni il limite massimo per la permanenza in servizio.

6. Tale considerazione è sufficiente per dimostrare l’infondatezza della domanda proposta in primo grado dall’interessato, anche prescindendo dall’esatto argomento, pure articolato dall’amministrazione appellante (la quale richiama gli univoci indirizzi applicativi espressi dalla Relazione di accompagnamento al provvedimento legislativo, dagli Enti Previdenziali, nonché dalle Amministrazioni dell’interno e della Polizia di Stato), secondo cui, in ogni caso, l’interessato, avendo già maturato tutti i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità in epoca anteriore alla data del 31 dicembre 2010, non ricade nell’ambito applicativo del decreto legge n. 78/2011.

Queste ultime considerazioni, tuttavia, si fanno solo a fini di completezza argomentativa, mentre resta impregiudicata ogni questione relativa alla spettanza (ed alla decorrenza) del trattamento pensionistico dell’interessato. Tali questioni, invero, sono estranee alla materia del contendere in questa sede, in quanto il ricorso proposto dal ricorrente in primo grado aveva essenzialmente lo scopo di ottenere il trattenimento in servizio per un anno oltre il compimento del limite di età.

In definitiva, quindi, l’appello deve essere accolto, con il conseguente rigetto del ricorso.

Le spese dei due gradi possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie l’appello e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado.

Spese dei due gradi compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Lanfranco Balucani, Consigliere

Marco Lipari, Consigliere, Estensore

Vittorio Stelo, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere

 

 

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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